Opera pubblicata in “Il Popolo Trentino” nelle seguenti date:

*26 marzo 1889, n. 43, Serata I

*28 marzo 1889, n. 44

*2 aprile 1889, n. 46, Serata II

*6 aprile 1889, n. 48, Serata III

*9 aprile 1889, n. 49

*11 aprile, n. 50, Serata IV

*13 aprile, n. 51

*23 aprile n. 55, Serata V

*4 maggio 1889, n. 60

*7 maggio 1889, n. 61, Serata VI

*9 maggio 1889, n. 62

*11 maggio 1889, n. 63, Serata VII

*14 maggio 1889, n. 64

*21 maggio 1889, n. 67, Serata VIII

*23 maggio 1889, n. 68, Serata IX

*25 maggio 1889, n. 69

*28 maggio 1889, n. 70, Serata X

*1 giugno 1889, n. 71, Serata XI

*4 giugno 1889, n. 72

*8 giugno 1889, n. 74, Serata XII

*28 febbraio 1891, n. 24, Appendice


SERATA I.

Curato. Bravissimi, così mi piace; vedo che anche quest’anno foste ubbidienti all’invito, e tutti pronti accorrerete questa sera a dar principio alle nostre solite conferenze annuali, ossia al nostro solito filò d’inverno. Dico il vero, che tante volte tra l’anno desidero venga questo tempo, per passarmela più da vicino con voi, ed ormai dopo tanti anni che siamo soliti trovarci quì così uniti, sento un bisogno di farlo, e soffrirei se ciò non avvenisse. Che volete? questo povero cuore umano s’allarga e batte a più larghe ondate, se gli si concedono soavi abitudini, si restringe di sì dolci sollievi.

Popolani. È proprio vero, signor Curato; anche noi non si aspetta che il momento della pubblicazione delle conferenze per correre giulivi a sentire le sue tanto utili e dilettevoli istruzioni serali.

C. Va benissimo. Prima però di cominciare, come il solito, anzi più del solito vi raccomando, che siate tutti diligenti a venire all’ora fissata alla conferenza serale, e di venirvi sempre, perché ho in mano quest’inverno un argomento assai ma assai importante.

P. E che cosa avrà mai da dirci di nuovo d’assai importante, dopo tanti anni che ci istruisce in tutto ciò che è necessario alla vita? Non sappiamo proprio, dove andrà a pescare questa cosa importante! E se proprio è così importante, non sappiamo perché aspettò solo adesso a farcela sapere.

C. Ecco; l’argomento che saremo per trattare, è per sé stesso importante, ma è importantissimo il trattarlo quando vi è l’occasione di metterlo subito alla pratica, come è adesso. Fuor di questo non è sì importante, anzi voi non lo ascoltereste neppur forse volentieri, mentre parlandone adesso, non solo vi farò piacere, ma un piacerone.

P. Ma, di grazia, si può saperlo questo benedetto ed importante argomento? Ci ha fatto venire l’acquolina in bocca abbastanza. Dunque….

C. Benedetti voi! Non mi lasciate neanche fare un po’ d’esordio a mo’ de’ predicatori? Ebbene ve lo dirò tosto senza tanti preamboli. Quest’inverno vi voglio istruire sul modo di far bene il vostro dovere di fedeli sudditi italiani dell’Impero Austro-Ungarico, ossia, al nostro caso, di bravi Trentini, usando cioè, come va, del vostro diritto di elettori politici, sia per eleggere i deputati per la Dieta Provinciale, sia quelli per il Consiglio dell’Impero.

P. Come? Come? È questa la cosa importantissima che tratterà quest’inverno nelle nostre conferenze serali? Ma le pare proprio sia questa cosa sì interessante, che noi popolani abbiamo ad occuparcene? Ma noi come noi non possiamo nulla o ben poco in questo affare. Fin quì fu briga questa dei signori e dei preti; nelle elezioni politiche noi c’entriamo ben poco, pare; e se anco dovessimo entrarci, sarà sempre alla fin fine per fare, come sempre, i servi umilissimi; giacchè noi, figli della gleba, siamo nati per servire noi. Non è vero?

C. Oh tutt’altro cari! Questo delle elezioni politiche è affare tanto vostro, quanto lo è dei signori e dei Sacerdoti. Anzi, vedete, in certo modo è più vostro che loro, perché se voi saprete farlo, come va fatto, da voi dipenderà l’esito principale delle elezioni, per la gran ragione che proprio voi popolani formate la parte più grande degli elettori. Se fino a quì avete in ciò fatto poco o nulla, fu proprio perché ignoraste l’importanza di questo vostro diritto e dovere, o non apprendeste bene il modo di usarlo come va. Quindi, vedete anche voi, il bisogno grande d’essere in questo istruiti e se perciò avevo ragione di annunziarvi, che importante sarà il tema delle future nostre conferenze invernali, e che merita l’assidua ed attenta vostra presenza.

P. Eh già! lei ci mette lì le cose in modo che bisogna sempre darle ragione. Bene, passi anche questa. Le concediamo tutto quello che disse or ora, ma alla fine de’ conti, che cosa hanno ottenuto poi di bene al paese i nostri deputati, sia ad Innsbruck, sia a Vienna? A che cosa mai tanto scaldarsi il fegato per mandare questo o quello, ossia in una parola, per andar a votare?

C. State buoni, bricconi; non mi andate fuori del seminato ora, e non mettiamo il carro innanzi ai buoi adesso. Lasciamo lì per intanto di vedere che cosa hanno potuto fare di bene i deputati, lo vedremo poscia. Ora si tratta di vedere se sappiamo far noi il nostro dovere di elettori. È questo che più di tutto ci deve interessare. Anzi non si può parlare di deputati, se prima non si parla di elettori. Pur troppo tante volte, anzi quasi sempre, si sentono lamentazioni, perché non si elesse questo deputato invece di quell’altro, perché non si fece così invece di colà ecc., e mille altre critiche. E quel ch’è peggio queste critiche provengono proprio da coloro, che al tempo delle elezioni non fecero nulla di nulla, ma se ne stettero a casa loro colle mani in mano, come se l’andare alle urne a votare, fosse per niente affar loro. (Continua).


(Continuazione. Vedi N. 43).

P. Ma e se manchiamo noi, non le fanno lo stesso le elezioni? E se anco ci andassimo, non sarebbero sempre i medesimi gli eletti? A che dunque perdere inutilmente mezza giornata?

C. Le elezioni vengo fatte sicuramente anche senza di voi; ma non è mica vero che se voi accorreste a quelle a votare come va, si avrebbe sempre lo stesso risultato. Gli eletti anzi sarebbero precisamente quelli che voi volete, perchè essendo voi la maggioranza, voi vincereste sempre. Anzi tante volte da pochi voti dipende l’esito delle elezioni, e qualche volta anche da un voto solo, quando i partiti sono divisi egualmente, e se questo voto fosse il vostro, o meglio il voto di uno di voi, da questo voto dipenderebbe l’eleggere questo piuttosto che il tal’altro. Non lo vedeste qualche volta e non lo udiste ciò essere avvenuto in qualche elezione di rappresentanza comunale del nostro Trentino? Per modo di esempio, io so di certo che in un piccolo comune d’oltre Adige, la elezione dei rappresentanti del III° Corpo elettorale, dipendette proprio dal voto di un solo, anzi dal voto di un povero diavolo che da mesi ammalato guardava continuamente il letto.

P. Oh! Oh! Siamo dopo cena pare! Ed ha mangiato bondola questa sera!

C. Non credete? Ho proprio presa con me la lettera di un mio amico che mi narra la cosa per filo e per segno. Prendi tu Tita, che sai leggere la scrittura meglio degli altri; leggila forte e sentirete: (Tita legge).

Carissimo e dolcissimo!

«So che tu godi sentire le faccende singolari, che di quando in quando accadono in questa nostra valle, e perciò m’affretto a scriverti questa, che vale un Perù. Vedrai come la intendono quì da noi in affari di elezioni comunali. Sai già che il comune, ove abito, è composto di due paeselli poco su poco giù eguali. In uno di questi abita un riccone e vi domina come un signorotto del medio evo, mutatis mutandis però, ma del resto la maggior parte dei rustici ivi dimoranti gli sono servi umilissimi e vassalli. Nell’altro paesello invece avviene tutto il contrario; i contadini sono liberi ed indipendenti affatto, anzi fanno continua opposizione a chi vorrebbe imporsi. Nei giorni passati si venne alle elezioni comunali. A queste accorsero tutti i censiti aventi voto, senza che ne mancasse neppur uno! Nel primo corpo, che fu ultimo a votare, vinse il Signorotto perché era impossibile il contrario; nel secondo vinse il paesello d’opposizione. Ma nel III corpo, che fu ultimo a votare, l’esito restò dubbio per la prima volta, i voti erano pari. Si dovette ripetere la votazione, ma questa volta il paese contrario al dinasta, vinse fortunatamente e sai il perchè? Perché portarono nella cancelleria comunale, involto in una coperta, un povero uomo ammalato da mesi, e questi colla sua mano gettò nell’urna quella scheda che fece traballare la bilancia in favore dei popolani. Non è vero che è degna di storia questa bella scena? Addio intanto e credimi

tuo aff.mo N. N.

P. Ben fatto davvero; bravi quegli elettori !

C. Vedete dunque quanto importi saper fare il suo dovere e farlo bene. Quello che avvenne là, può avvenire in altri luoghi, anzi sarebbe desiderabile avvenisse da per tutto, perché allora si potrebbe dire, che gli eletti sono veramente i rappresentanti della maggioranza degli elettori, mentre se facciamo come (almeno quì da noi) fu fatto sin quì, ciò non se lo può dire di certo. Sentite come avvenne la elezione comunale ed anche politica in un comune noto perfino nella luna. Ivi gli elettori che hanno diritto ad eleggere saranno circa oltre i 200. Ebbene per eleggere 18 rappresentanti comunali, ne concorsero 12 in tutti i tre corpi ed assai meno ad eleggere gli elettori eletti per la nomina del deputato. Ora ditemi, vi vedete voi in questo il voto generale del paese?

P. Ma questo dipenderà perché sarà inutile il combattere, perché chi domina in quel paese potrebbe essere un cane grosso, capace di mangiarsi tutti gli altri botoli, o cosa simile.

C. Baje, cari, baje. È effetto di non conoscere quello che vuol dire elezione, è non saper bene il modo di farla come va. Tutte le altre scuse, che si adducono per giustificare la propria poltroneria, sono vane o ridicole; lo vedremo meglio in seguito quest’inverno. Ora tenetevi impresso quello che dissi più sopra, che se abbiamo questo diritto di eleggere, dobbiamo usarne.

P. Dunque secondo lei, tutti dobbiamo andare a dare il nostro voto anche quando si tratta di elezioni politiche ?

C. S’intende; proprio così; giacchè osservate: In uno stato costituzionale come è quello austro-ungarico a cui noi apparteniamo, le sorti del popolo dipendono, volere o non volere, dalla Dieta e dal Consiglio dell’Impero. Di modo che se la Dieta ed il Consiglio dell’Impero sono composti di deputati galantuomini, gli interessi del popolo sono tutelati, difesi, ed in caso contrario sono conculcati e trascurati. Ora spetta al popolo eleggere e mandare i deputati a queste Sessioni, dove si fanno le leggi; il popolo ha un diritto incontrastabile di mandarvi de’ galantuomini, anzi perché il popolo non può rinunziare al proprio bene religioso e civile, è in obbligo, notate bene, è in obbligo di eleggere tali deputati. Se non fa questo, il popolo trasgredisce ad un dovere dei più importanti, ad un obbligo di coscienza dei più gravi.

P. Che? Che? Sarebbe peccato ora, secondo lui, non andare a votare?

C. Signori sì; date certe circostanze, se non sempre, qualche volta può essere colpa il tralasciare di votare: sarebbe uno dei peccati cosidetti di ommissione, quando ommettendo voi di dare il vostro voto, concorrereste efficacemente al trionfo del male contro il bene.

P. Ma ci pare, che sia troppo, rigoroso lei, e che ci trovi fori i peccati da dove noi non li abbiamo mai trovati. Ci spieghi meglio la cosa perché non vogliamo più, al caso, sbagliare in cosa sì importante come sembra essere questa delle elezioni.

C. Godo che v’interessiate della faccenda; ma questa sera è già passata l’ora solita; intanto recitiamo il Rosario, ed a domani a sera la continuazione. (Continua).


(Continuazione. Vedi N. 44).

SERATA II.

C. Ci siete tutti? Così mi piace. Ier sera v’ho lasciati con una voglia in corpo, e tale che, da quanto m’accorgo, non vi è ancora passata.

P. Eh! Proprio, Signor Curato. Anzi perché non istiano più in pena, ci spieghi subito come e quando si può commetter peccato col tralasciare di concorrere alle elezioni politiche.

C. Vengo subito al punto importante. Noi tutti abbiamo una patria, non è vero? A questa patria siamo obbligati tutti a rivolgere le nostre premure secondo le nostre forze, affinché venga governata meglio che sia possibile negli interessi materiali, come negli interessi religiosi, se mai il nostro voto possa influire su questi. Ma questo servizio “voi lo rendete, o non lo rendete secondo che volete votare o no: dunque?”

P. Non c’ è che dire, il Sig. Curato stringe i ferri assai presto, ma proprio sempre, proprio in ogni votazione bisogna prestarsi?

C. State attenti e intenderete tosto. Quando voi siete chiamati alle elezioni per eleggere gli elettori, che devono poi portarsi alla Sede Capitanale per eleggere alla lor volta il deputato, e siete sicuri già avanti, che verranno eletti anche senza il vostro intervento elettori galantuomini, e ciò perché in paese non vi sono partiti, ma son tutti concordi sui tali e tali individui, allora voi non andando a votare, non commettereste nissun male, giacchè sia coll’andare a votare, sia col non andare, riuscirebbero eletti que’ medesimi individui. Ancora, se sapeste di certo già in antecedenza, che il vostro voto non può influire nella elezione, perché o siete voi solo o pochi contro tanti che vogliono il contrario di quel che volete voi, e quindi fareste sicuramente un fiasco andando a votare, anche allora non siete obbligato; se ci andate, farete sicuramente un atto eroico, ma non comandato, per la ragione che nissuno è tenuto all’impossibile.

P. Oh! così va bene; volevamo ben dire anche noi, che sempre non si pecca tralasciando di votare.

C. Sì; in altri casi la cosa avviene ben altrimenti. E perciò, attenti bene; quando voi sapete invece, che il vostro voto può influire, sia che questo lo sappiate di certo, sia che abbiate anche soltanto la probabilità di influire, voi tralasciando di votare commettereste di certo una mancanza, una ommissione.

P. Se sapessimo di certo che il nostro voto è quello che decide, intendiamo anche noi che si farebbe male col non andare a darlo, o dandolo malamente contro persuasione, ma quando siamo dubbiosi soltanto, non vediamo questo male.

C. Eppure, anche quando è probabile che il vostro voto possa influire o meno, siete obbligati a darlo, e ciò perché in affari di elezione rare volte si è proprio sicuri, che il nostro voto sia propriamente quello che decide della sorte, mentre si lavora quasi sempre sulla probabilità più o meno fondata.

P. E quando dunque c’è o non c’è questa probabilità ?

C. Ecco la regola generale. Quando vedete, che nelle elezioni politiche sorgono due o più partiti, i quali tanto da una parte, che dall’altra contano varii votanti, e che ognuno di questi partiti si affacenda per guadagnar voti e per raccogliere votanti, allora dite subito che la cosa diventa importante, e che questo voto che voi date, può benissimo influire, se non di certo, almeno probabilmente. E siccome, toltine pochi paesi, ove tutti sono d’un solo pensare, per gli altri, vorrei dire che da per tutto c’è questo dovere di farlo, e quindi si mancherebbe a questo obbligo di coscienza tralasciando di votare.

P. E quì da noi p. e. c’è, secondo lei quest’obbligo, o meno?

C. Nel nostro comune quest’obbligo alle volte c’è ed alle volte no. In questi dieci anni ch’io dimoro tra voi, vi furono due elezioni politiche, nelle quali non era obbligo di correre alle urne, perché non v’erano partiti e tutti eravamo d’una sola volontà e pochi elettori giusto pro forma bastavano per eleggere gli elettori eletti; ma l’ultima volta invece, perché nacque un partito d’opposizione che non si aspettava, ecco subito nascere ancora l’obbligo di concorrere alla votazione per non restare soccombenti.

P. E come possiamo sapere noi, se ci sono questi partiti o no in paese?

C. Andate là, non fate tanto gli gnorri, carini, le son cose che si veggono presto. E poi c’è sempre chi ne da l’avviso sì dell’uno che dell’altro partito; basta non voler chiudere occhi ed orecchi.

P. Abbiamo inteso benissimo. Dunque da quì innanzi quando veniamo a capire, che il nostro voto non solo è necessario, ma anche soltanto utile, perché ha probabilità di influire sull’esito delle elezioni, gli promettiamo di non mancare, e stia certo che correremo tutti alla votazione, e così adempiremo questo dovere di buoni cittadini.

C. Bravissimi; ora sta in voi di farlo bene questo dovere, cosa ancor questa di somma importanza.

P. E come potremo poi farlo bene, se Lei non ci istruisce anche in questo?

C. Sono quì appositamente, e lo farò nelle serate seguenti, coll’esporvi le regole per le elezioni già stabilite sia per la Dieta che per il Consiglio dell’Impero. È affare un po’ lunghetto, ma vedrete che tra noi, quì alla buona, lo sbrigheremo più presto che sarà possibile ed in modo chiaro, che lo intenda ognuno. Intanto essendo domani festa, arrivederci lunedì a sera.

P. A riverirlo. (Continua).


(Continuazione. Vedi N. 46).

SERATA III.

C. Nelle due serate passate abbiamo dunque veduto e considerato quanto sia importante e talora doveroso il mettere alla pratica il diritto che ci dà la legge di eleggere i deputati sia alla Dieta, sia al Consiglio dell’impero. Ora vediamo il modo di praticare questo diritto e questo  dovere come va.

P. Qualchecosa sappiamo anche noi come si fa a votare, giacchè poco su poco giù la deve essere come quando si fanno i capi-comuni.

C. Cioè come quando si eleggono le rappresentanze comunali, volete dire, non è vero?

P. Eh Signor sì! c’ intendiamo bene.

C. Le elezioni comunali assomigliano per vero alle politiche, ma non sono le stesse, hanno un regolamento differente, e per farle bene bisogna esattamente stare al regolamento prescritto, e si è appunto su questo regolamento che ora avremo a discorrere un poco.

P. Lo ha lei questo regolamento?

C. Eccolo quì; l’ho portato con me perché possiate più davvicino fare un po’ d’amicizia con esso; e quando lo avremo spiegato quì assieme, se sarà del caso, ne faremo stampare tante copie da averne poi a vostro piacimento; siete contenti?

P. Ma bene, ma bravo! A noi dunque ad esaminare questo regolamento.

C. Vi faccio osservare che questo quì è il Regolamento Elettorale per la Dieta soltanto, mentre v’è qualchecosa di differente per quello del Consiglio dell’Impero, e di questo parleremo poi in seguito. Intanto il § 1 di questo non fa per noi, perché parla della elezione di 10 deputati da eleggersi dagli elettori del grande possesso fondiario nobile; elezione che vien fatta ad Innsbruck. E poi, tra noi non vi sono né grandi possidenti di fondi, nè nobili, da quanto vedo.

P. Né avremo i denari da andare ad Innsbruck, nel caso.

C. Il § 2 designa i distretti elettorali delle città e borgate. Distretto elettorale vuol dire quel circondario territoriale di uno o più contadi, nei quali determinate classi di persone hanno diritto di eleggere un numero stabilito di deputati. La città di Trento, essa sola, forma un distretto elettorale, e può eleggere 2 deputati. La città di Rovereto, essa sola, forma pure un distretto elettorale, ma può eleggere 1 deputato solo.

Le città di Riva, Ala, Arco e la borgata di Mori formano un distretto elettorale e possono eleggere 1 deputato; così pure Levico, Pergine, Borgo insieme un distretto elettor. con 1 deputato, ed infine Mezzolombardo, Cles, Fondo, Lavis, Cavalese insieme un distretto con 1 deputato. Abbiamo dunque cinque distretti elettorali nelle città e borgate del Trentino con 6 deputati per la Dieta.

P. Ci sembrano ben pochi con tanta popolazione !

C. Pochi o tanti, c’è la legge che così prescrive, e finchè non è cambiata, bisogna star lì, non c’è redentio. Ma tiriamo innanzi. Il § 3 parla del luogo dove si fa la elezione, ossia della sede elettorale, la quale pelle città e borgate si fa in ogni singola città e borgata, restando poi centro elettorale quella città o borgata prima nominata sopra del relativo distretto elettorale ; p. e. Riva è centro elettorale delle città e borgate di Riva, Ala, Arco, Mori ecc.

P. Ma e noi, non c’ entriamo per niente, dov’è il nostro distretto elettorale e la nostra sede?

C. Quieti, un po’ di pazienza e verremo anche a noi; vedrete che ci saremo tutti come nella Valle di Giosafat. Il § 5 porta di 1 deputato da eleggersi dalla Camera di Commercio di Rovereto; e finalmente il § 6 viene a parlare dei comuni poveri o rurali, e tra questi ci siamo noi. Sentite: Formano un distretto elettorale:

Trento (Circondario), Lavis, Cembra, Civezzano, Vezzano, Pergine con 2 deputati;

Cavalese, Fassa, Primiero con 2 deputati ;

Borgo, Strigno, Levico con 2 deputati ;

Cles, Malè, Fondo, Mezzolombardo con 2 deputati ;

Rovereto, Nogaredo, Mori, Riva, Ala, Arco con 2 deputati ;

Tione, Condino, Stenico con 2 deputati ;

P. In nome di Dio ci siamo finalmente, ma proprio in cima alla coda e quasi quasi fuori del tutto.

C. Ma ci siamo anche noi, e sebbene ultimi possiamo diventar i primi come dice il Vangelo; anzi per bravura elettorale qualche volta non fummo per certo degli ultimi, e non lo saremo in avvenire, se continuerete a stare attenti alle lezioni. Anche quì la sede elettorale è sempre nel luogo primo nominato cioè Trento, Cavalese, Borgo, Cles, Rovereto, Tione.

In tutti i comuni foresi abbiamo da eleggere 12 deputati, ai quali aggiungendo i 6 delle città ed 1 della Camera di Commercio formano 19.

A questi se vi aggiungiamo il nostro P. Vescovo ed il Prelato di Rovereto o di Arco, che per sé han diritto in forza della loro carica a sedere come deputati nella Dieta, avremo in tutto N. 21 deputati trentini.

P. Ed i tedeschi quanti sono ?

C. Di sicuri sono 37. Poi v’è il grande possesso nobile, che ne ha 10: di questi ben due terzi sono pure tedeschi, ma ammesso che 4 almeno di questi possano essere trentini, avremo dei nostri soli 25 contro 43.

P. Non la vinceremo ma se si trattasse di begare assieme.

C. Con numeri e con voti no sicuro, nemmeno provare; le cifre parlano chiaro ed i fatti ancora più.

(Continua).


(Continuazione. Vedi N. 48).

P. Ma allora?..

C. Allora tiriamo innanzi, seccature che siete, e veniamo al § 7 il quale, modificato colla legge del 1887, stabilisce il luogo della sede elettorale dei distretti elettorali per la elezione dei deputati dei comuni foresi così: “Nei distretti elettorali etc. il luogo di elezione è di regola la sede dell’ufficio politico di quel distretto politico che nel § 6 concernente la fissazione del distretto elettorale, venne nominato il primo”. Questa la regola, ora viene un’eccezione nella seconda metà di questo §, la quale suona così:

“Nei distretti elettorali annoverati al § 6 al N. 2, 9, 13 e 16, la sede dell’ufficio politico in Reutte, Ampezzo, Primiero e Riva anche luogo d’elezione per il circondario dei distretti politici omonimi e la sede dell’ufficio politico di quel distretto politico, che nel § 6 concernente la fissazione di questi distretti elettorali è nominato il primo, costituisce il capo luogo, o luogo centrale della elezione dei medesimi”.

P. Ce lo rende in moneta questo § modificato nel 1887?

C. Ecco subito: Il luogo della elezione del distretto elettorale, Trento (circondario) Lavis, Cembra, Civezzano, Vezzano, Pergine, è Trento come in passato.

Il luogo di elezione del distretto elettorale di Cavalese, Fassa, Primiero ora è Cavalese per Cavalese e Fassa, e Primiero per Primiero, restando Cavalese centro elettorale per il controllo dei voti etc.

Il luogo di elezione del distretto elettorale di Cles, Malè, Fondo, Mezzolombardo, è Cles come in passato.

Il luogo di elezione del distretto elettorale di Rovereto, Nogaredo, Mori, Riva, Ala, Arco, è ora Rovereto per Rovereto, Nogaredo, Mori, Ala, e Riva per Riva ed Arco, restando Rovereto centro elettorale.

Il luogo di elezione del distretto elettorale di Tione, Condino, Stenico, è Tione come in passato. Vi par chiaro ora?

P. Signor si; abbiamo inteso benissimo.

C. Allora andiamo avanti… e veniamo a parlare del diritto di elezione e della eleggibilità. Prima però vi voglio spiegare il senso delle parole elezione diretta ed elezione indiretta, di cui ci toccherà parlare tra breve. La elezione diretta si è quella nella quale chi ha diritto di eleggere, elegge lui in persona il deputato e ciò si fa nelle città e borgate; la elezione indiretta invece, è quella nella quale chi ha diritto di elezione non elegge in persona il deputato, ma lo elegge mediante elettori che nomina nel suo comune i quali si chiamano elettori eletti, e ciò avviene sempre nei comuni foresi, come p. e. da noi. Riguardo alla età degli elettori è prescritto che questi siamo maggiorenni, cioè abbiano compiuti i 24 anni, ovvero siano dichiarati maggiorenni dal giudice, se di età minore. S’intende da sé poi, che bisogna essere cittadini austriaci per poter votare in Austria. Ciò premesso veniamo al § 12 del regolamento elettorale il quale suona alla parola così:

“I deputati delle città e borgate indicate al § 2 sono da eleggersi mediante elezione diretta di tutti quei membri comunali aventi diritto, secondo gli speciali statuti comunali, o secondo la legge comunale del 9 gennaio 1866, di eleggere la Rappresentanza comunale delle città e borgate formanti un solo distretto elettorale, e non esclusi dal diritto d’elezione a senso del § 17 del regolamento elettorale per la Dieta provinciale, i quali

a) in Comuni con tre corpi elettorali appartengono al primo e secondo corpo elettorale, e nel terzo corpo elettorale in Innsbruck, Bolzano e Trento pagano almeno dieci fiorini e nella altre città e borgate almeno cinque fiorini a titolo d’imposta diretta;

b) in Comuni con meno di tre corpi elettorali, formano le due prime terze parti di tutti gli elettori comunali elencati secondo l’altezza dell’importo che sono obbligati pagare annualmente a titolo d’imposta diretta.

“A questi si aggiungono i cittadini onorarii ed i membri onorarii come pure quei pertinenti comunali che giusta il § 1 N. 2 del regolamento elettorale pei Comuni hanno diritto attivo d’elezione senza riguardo al pagamento di un’ imposta”.

P. Grazie del complimento! Che razza di § è questo? quasi quasi basta questo solo per farci addormentare questa sera.

C. Ma vedrete che lo accorciamo subito perché quì si tratta delle osservazioni uguali, passiamo subito al seguente paragrafo che tratta dei comuni foresi, ove ci fermeremo alquanto.

P. Anzi fermiamoci subito, sig. Curato, sarà già stanco e basterà per questa sera.

C. Come volete, cari. Contenti voi, contento io ; a domansera.

(Continua).


(Continuazione. Vedi N. 49).

SERATA IV.

C. Attenti bene, questa sera, perché l’affare è un po’ difficiletto a capirsi e quindi ci vuole un po’ più di attenzione e di pazienza di jersera.

P. Ma ci venne fuori con un § lungo lungo che non finiva mai, ed allora sa bene, che noi delle cose lunghe facciamo presto ad annojarci!

C. Eppure bisogna che ne sentiate anche stasera dei §§ lunghi; perché altrimenti non imparerete in eterno a far bene il vostro dovere di elettori. Dunque andiamo avanti. Eccovi quì i §§ 13 e 14 :

§ 13. L’elezione dei deputati dei Comuni foresi avviene a mezzo di elettori eletti. Ogni Comune del Distretto Elettorale elegge un elettore per ogni 500 abitanti. I residui risultati dalla divisione del numero degli abitanti per 500 si calcolano se ammontano a 250 o più come 500, se ammontano a meno di 250 non vi si ha alcun riguardo.

Piccoli Comuni, il cui numero di abitanti ammonta a meno di 500 eleggono un elettore.

§ 14. Gli elettori di ogni Comune sono da nominarsi da quei membri comunali aventi diritto secondo la legge Comunale 9 Gennajo 1866 di eleggere la Rappresentanza comunale quando non siano esclusi dal diritto d’elezione giusta il § 17 del Regolamento elettorale per la Dieta provinciale i quali

a) in Comuni con tre corpi elettorali formano il primo e secondo corpo elettorale.

b) in Comuni con meno di tre corpi elettorali formano le due prime terze parti di tutti gli elettori comunali elencati secondo l’altezza dell’importo che sono obbligati a pagare annualmente a titolo d’imposta diretta. A questi si aggiungono i cittadini onorari ed i membri onorari non meno che quei pertinenti comunali, che giusta il § 1 N. 2 del Regolamento elettorale pei Comuni hanno diritto attivo d’elezione senza riguardo al pagamento d’un imposta.

P. Troppa legna al fuoco, signor Curato; come farà a sbrigarsi di sì grossi  §§?

C. Subito fatto; vedete qui intanto che il § 12 di jersera e quello 14 di stasera si assomigliano, e perciò avea ragione di spiegarli assieme. Prima però prendiamo a discorrere sul § 13, ove dice che le elezioni dei comuni rurali vengono fatte non direttamente ma indirettamente, cioè col nominare degli elettori che si dicono elettori eletti, i quali poi alla lor volta si portano alla sede elettorale, ove sta il Capitano Distrettuale, per eleggere il deputato od i deputati, e ciò a differenza degli elettori di città, i quali, come abbiamo già detto, eleggono essi stessi direttamente il deputato.

P. Va bene, fin quì abbiamo inteso tutto.

C. Ora notate, che di questi elettori eletti ne tocca uno ogni 500 abitanti di ogni comune. Per abitanti del Comune s’intende la popolazione indigena ossia del paese, sia questa presente od assente, o quale si eruisce dalla somma delle rubriche 27 e 45 dell’anagrafe ultima. Ora se un Comune ha 500 abitanti od anche meno di 500, ha diritto di eleggere 1 elettore eletto, se ne ha più di 500 e questo di più arriva a formare un numero di 250 sopra 500, allora ha diritto ad eleggere 2 elettori eletti, ma se questo di più non arriva a 250 e fosse magari 249, non da diritto ad eleggere 2 elettori eletti. Quindi un Comune che conta da 500-749 abitanti elegge 1 elettore eletto; un’ altro che ne ha da 750 a 1249 elegge 2 elettori eletti; un terzo con 1250-1749, 3; un quarto con 1750-2249, 4; e così di seguito.

P. Anche questa è chiara; per un punto Martin perdè la cappa, e così per un abitante solo in meno, si può perdere il diritto di nominare un elettore di più, non è vero?

C. Appunto, e da qui vedete quanta sia l’importanza dell’anagrafe. Il metterci un individuo di più o di meno basta per portare delle gravi conseguenze. Un’elettore eletto di più o di meno può decidere sulla persona di questo o quel deputato, quando l’elezione dello stesso è combattuta a forze uguali da due partiti, cosa questa avvenuta non rare volte.

P. A chi tocca poi compilare l’anagrafe?

C. Tocca ai singoli Comuni, i quali ogni 10 anni, o via di lì, vengono invitati dalla rispettiva autorità politica a riempire le singole rubriche della anagrafe che loro si spedisce in regolari formulari. Vedano adunque i Comuni a chi affidano questo importante lavoro, per non pregiudicare i loro censiti in uno dei diritti principali che loro dà la costituzione austriaca. Ma veniamo ai nostri §§ sull’elezione e precisamente al § 14 ch’è di somma importanza, perché tratta di chi abbia il diritto di eleggere questi elettori eletti.

P. E non lo abbiamo tutti noi membri comunali?

C. No, cari. Il § 14 parla chiaro e dice: che hanno diritto di voto quei membri comunali, i quali in Comuni con tre corpi elettorali formano il primo e secondo corpo elettorale, e perciò è escluso tutto intiero il terzo corpo, ossia coloro che pagano più poco di tutti; se poi i Comuni hanno meno di tre corpi elettorali, allora hanno diritto di voto i due primi terzi dei membri comunali in ordine di pagamento dall’alto in basso, ed anche quì viene escluso perciò l’ultimo terzo che paga meno.

   (Continua).


(Continuazione. Vedi N. 50).

P. Dunque noi poveri siamo esclusi da questo diritto di votare nelle elezioni politiche. Allora è inutile che faccia lezione per noi, o meglio è tempo perso per noi lo star quì con lei a discorrere di elezioni e di deputati, sarà meglio che discorriamo di polenta e del modo di guadagnarla noi: che le pare?

C. Sicuramente, per qualcuno di voi è affare più importante quello della polenta: ma del resto anche l’affare delle elezioni si riduce in ultima analisi ad affare di bucolica, ossia al modo di governare lo stato in maniera ch’esso sia forte e ben retto, e possa così procurare un vivere più comodo ai propri sudditi. Vedete già e conoscete quanti vantaggi ci arreca in questo il governo; difende i nostri confini, rende sicura la vita nell’interno contro i malfattori, mantiene la giustizia nelle quistioni e fa cento altre cose che sarebbe troppo lungo enumerare.

P. Allora, se l’è così, continui che l’ascolteremo volentieri anche nel resto.

C. Ebbene, oltre i sopradetti, hanno ancora diritto di eleggere i cittadini onorarii ed i membri onorarii, non meno che quei pertinenti comunali che giusta il § 1 N. 2 del Regolamento elettorale comunale hanno diritto attivo d’elezione senza riguardo al pagamento d’imposta.

P. E sarebbero?

C. Ecco alla parola il regolamento comunale § 1 N. 2: “Fra i pertinenti comunali senza riguardo al pagamento d’un imposta (sono): a) i sacerdoti impiegati permanentemente nella cura d’anime del luogo, a cui spettano anche i sacerdoti nominati in via definitiva con decreto dell’Ordinariato a coprire un posto stabile di sacerdote ausiliario nel Comune; b) gli impiegati della Corte, dello Stato, della Provincia e dei pubblici fondi; c) gli ufficiali e le parti militari col titolo di ufficiali che si trovano in istato di definitivo riposo o che si sono ritirati dal servizio conservando carattere militare; d) le parti militari senza titolo di ufficiale tanto in attività di servizio, che pensionate, come pure impiegati militari in servizio e pensionati in quanto questi individui non appartengano allo stato di un corpo di truppa; e) i dottori, che hanno ottenuto il loro grado accademico presso un’ università dell’interno ed i tecnici, i quali hanno sostenuto gli esami rigorosi (di diploma) presso una scuola Superiore tecnica dell’interno: f) i direttori e maestri superiori delle scuole popolari, come pure i direttori, professori e maestri degli stabilimenti superiori d’istruzione esistenti nel Comune.

P. Per conto nostro ci tragga in moneta i punti a, e ed f; cioè quello che riguarda i sacerdoti, i dottori ed i maestri, chè del resto a noi poco interessa degli altri.

C. Nelle elezioni per la Dieta venne stabilito un diritto più largo pei sacerdoti, perché oltre a quelli segnati nel punto a sopra riferito e che sono impiegati permanentemente in cura d’ anime come i Parochi ed i Curati, questo diritto si estende ora anche ai Capellani o preti ausiliari, sia nei comuni foresi, sia in fine anche nelle città con statuto proprio: così giusta le leggi dei 5 Giugno ed 8 Nov. 1881.

Riguardo poi ai dottori, quali sono i medici, i dottori in legge ecc., ed i tecnici come li ingegneri ecc., devono avere presa la laurea ed i tecnici il diploma nell’interno dell’Impero Austriaco, e se lo avessero preso soltanto p. e. nel regno d’Italia, non avrebbero questo diritto niente affatto. Sul conto poi dei maestri, han diritto quei maestri che sono approvati e che sono o dirigenti o responsabili della loro scuola, e se sono più maestri in una scuola sola, vi ha diritto solamente quel maestro il quale è destinato come capo della stessa.


(Continuazione. Vedi N. 50).

SERATA V

C. Passiamo ora al § 15 nel quale troveremo materia sufficiente, per quasi una serata; tanto è importante; da bravo a te Paolino, leggilo a chiara voce.

P. § 15. “Ogni elettore può esercitare il suo diritto d’elezione soltanto in un distretto elettorale, e di regola solo personalmente.

“In via di eccezione gli aventi diritto dell’elezione della classe degli elettori del grande possesso fondiario nobile possono esercitare il loro diritto di voto a mezzo di un procuratore. In tutte le classi elettorali le persone di sesso femminile viventi nel nesso coniugale esercitano il diritto di elezione a mezzo dei loro mariti quai loro rappresentanti legali, altre persone di sesso femminile che sono nel pieno godimento dei loro diritti civili lo esercitano a mezzo d’un procuratore, che abbia pur egli medesimo il diritto di elezione. Solo cittadini austriaci, che si trovano nel pieno godimento dei diritti civili ed a cui non osti un motivo di esclusione giusta la legge del 13 gennaio 1869, sono autorizzati ad esercitare in nome di altre persone il diritto d’elezione in qualità di procuratori o rappresentanti.

“Il procuratore può rappresentare solo un individuo avente diritto d’elezione e deve produrre una procura in iscritto, la cui firma, se la procura fu estesa fuori della provincia del Tirolo, deve essere autenticata dall’autorità giudiziale o da un notaio. Gli elettori della classe del grande possesso nobile fondiario possono rilasciare la loro procura ad un individuo avente diritto di elezione nella stessa classe elettorale.

“Chi ha diritto di elezione nella classe elettorale del grande possesso nobile fondiario non può eleggere in alcun distretto elettorale delle altre due classi e chi ha diritto d’elezione in uno dei distretti delle città e borgate indicate nel § 2, non può eleggere in un Comune forese.

“Un elettore della classe elettorale delle città e borgate e di quelli dei Comuni foresi che fosse membro di varii Comuni, esercita il suo diritto d’elezione soltanto in quel Comune nel quale tiene l’ordinaria sua dimora”.

C. Bravo, Paolino, vedo che hai fatto profitto alla scuola e sai leggere a dovere.

P. Ora favorisca spiegarcelo questo lungo §, perché proprio tutto tutto non lo intendiamo perfettamente.

C. Oh, facciamo presto a sbrigarcene, vedrete. Qui intanto si tratta del modo di votare per procura. Sebbene il § non sia del tutto chiaro, è però certo, che possono votare per procura, oltre quelli del possesso nobile fondiario e le donne, anche i comproprietari, eccetto che in Innsbruck, Bolzano e Trento (ove vi sono regolamenti proprii) e le persone morali (p. e. come le Chiese ecc.) ed i pupilli, i curandi a mezzo dei loro rappresentanti. Il marito ed il tutore sono già procuratori naturali della moglie e del pupillo e questi possono votare senza aver procura in iscritto. I comproprietari devono d’accordo rilasciare la procura ad uno di loro o ad un terzo avente diritto di elezione. Diversamente vanno le cose nelle elezioni pel Consiglio dell’Impero, come si dirà a suo luogo; in queste non si ammette procura di sorta, tranne che nel possesso nobile fondiario.

P. E questa procura come deve esser fatta presso a poco ?

C. Eccovi in poche parole una formola pei Comuni foresi: “Procura” colla quale autorizzo N. N., avente diritto d’elezione, abitante in N.; a rappresentarmi legalmente nella elezione degli elettori eletti per la scelta dei deputati alla Dieta provinciale che nel Comune di N. avrà luogo il …. del mese di …. 1889 alle ore …; a prendere in consegna la sopracoperta, a scrivere o far scrivere sulla scheda i nomi degli elettori eletti, a consegnarla, riposta nella sopracoperta, al tempo stabilito, alla commissione elettorale e a fare tutti gli altri atti per questa elezione necessarii.

…… 10 Febbraio 1889

  N. N. possidente.

  N. N. testimonio.

  N. N. testimonio.

   (Continua).


(Continuazione. Vedi N. 55).

P. Ci vogliono proprio anche due testimoni.

C. Veramente chi scrive la procura di proprio pugno non avrebbe bisogno di testimoni giusta il § 548 del regolamento giudiziario, ma è meglio che vi siano i testimoni per escludere qualunque dubbio.

P. E chi non sapesse fare neppure il proprio nome, quanti testimoni dovrà usare?

C. Bastano sempre due testimoni, ma chi rilascia la procura deve fare una o più croci ed uno de’ testimoni dovrebbe scrivere anche il nome e cognome dell’illetterato.

P. Occorre il bollo in queste procure? perché allora….

C. No, no, niente affatto; queste procure sono esenti da bollo e ciò giusta il dispaccio del Ministero delle Finanze dei 15 Agosto 1861, Bollettino sulle Leggi dell’Impero al N. 83 pag. 450.

P. Adesso ci pare di aver capito per intero anche questo §.

C. Però state attenti anche alle ultime parole del §, ove dice che chi ha diritto di votare nel possesso nobile non può votare in altre classi; chi ha diritto di votare nelle città e borgate, non può votare nei comuni foresi. Chi poi avesse diritto di dare il voto in più città, deve votare in quella città ove abita ordinariamente; chi avesse diritto di votare in più comuni, può solo dare il voto in quel comune ove tiene la sua ordinaria dimora.

P. Va benissimo, tiri innanzi, che non ci son sassi.

C. Ora viene il § 16 che tratta delle qualifiche che deve avere colui che si elegge a deputato, ed è di poco interesse per voi, i quali certo non ambite e non sperate di essere deputati.

P. Speranza no, non n’abbiamo di divenire deputati, ma desiderio sì, perché scommetteremmo che per intascare 5 fiorini al giorno, saremmo buoni anche noi, e….

C. Via, bricconi; avete sempre le vostre tirate, e se vi lasciassi parlare, Dio sa quali spropositi mi fareste sentire. Leggi ancora tu, Paolino, il § 16.

P. “È eleggibile a deputato alla Dieta provinciale ciascuno che:

a) sia suddito austriaco;

b) abbia trent’anni;

c) si trovi nel pieno godimento dei diritti civili e

d) abbia il diritto di elezione dei deputati alla Dieta provinciale, secondo le disposizioni del § 9-14, in una classe di elettori della Provincia, cioè o in quella del gran possesso fondiario, o in quella delle città e borgate, o in quella dei Comuni foresi.

Tali qualifiche per l’eleggibilità valgono anche per i deputati della Camera di commercio e d’industria.

C. Come vedete il § fa poco per voi, e del resto è chiaro per se stesso. Ora dovrei dirvi qualche cosa del § 17, corretto dalla legge 13 Gennaio 1869, ma mi limito solo a dirvi, che qui si parla di coloro che non possono eleggere né essere eletti, perché vennero condannati ad una pena per un crimine o per la contravvenzione di un furto od infedeltà o per la compartecipazione alle dette contravvenzioni di truffa ecc.

Vi è poi da osservare che coloro che sono sotto concorso o fallimento non possono essere eletti, ma possono invece benissimo eleggere, hanno cioè il diritto attivo, ma non il passivo. Con ciò siamo arrivati al capitolo terzo del regolamento, ove si parla della pubblicazione e dei preparativi per le elezioni. Ma di ciò, altra volta, e buona notte.

    (Continua).


(Continuazione. Vedi N. 60).

SERATA VI.

C. Siamo giunti al capitolo III del regolamento elettorale ove parlasi della pubblicazione e dei preparativi per le elezioni; e dei tanti §§ di questo capitolo, basterà dir qualche cosa di qualcuno che fa per noi. Vi osservo che l’avviso relativo deve partire dalla Luogotenenza ed in ogni modo che prima di tutto vengano eletti i deputati dei Comuni foresi, indi quelli delle città e borgate e Camere di commercio, ed in fine quelli del possesso fondiario nobile, ed in guisa che le elezioni di ciascuna delle due prime classi elettorali avvenga in tutta la provincia nello stesso giorno (§ 18. § 19.) Le elezioni poi generali si pubblicano mediante le Gazzette ufficiali e con affissi in tutti i comuni. (§ 20).

P. Tutto va bene, ma ciò a noi poco interessa.

C. Interessa però che su ciò abbiate almeno un barlume. Il § 21 parla della compilazione della lista generale degli elettori, la quale deve essere fatta in due esemplari dalla deputazione comunale che è chiamata a formare la commissione elettorale e quindi detta lista deve essere presentata al commissario elettorale (i. r. Capitanato), affinchè la esamini e ne certifichi l’esattezza. Contro queste liste non si da reclamo di sorta; ne fa eccezione quella del gran possesso fondiario nobile.

P. Ma allora, se non si può reclamare contro le liste, come si fa a far correggere eventuali errori facilissimi ad incorrersi?

C. Ecco, siccome giusta il § 25 le liste elettorali  per la nomina degli elettori eletti devono essere estese sulla base delle liste fatte per la nomina dell’ultima elezione della Rappresentanza Comunale, quindi fino da quell’epoca bisogna stare vigilanti ed attenti affinché sieno fatte in regola. Fatte bene.

Allora, sono già una ottima base per compilare queste. Anzi l’autorità politica deve mettere a confronto le due liste, per vedere se corrispondono al prescritto del § 25 di questo regolamento.

C. Abbiamo inteso; tiri innanzi.

P. I §§ 26. 27 parlano del modo di invitare gli elettori delle città e borgate a mezzo di carte di legittimazione contenenti il nome e dimora dell’elettore ed il luogo, giorno ed ora dell’elezione, mentre invece l’invito agli elettori dei comuni rurali viene fatto, dietro ordine capitanale dal capocomune del luogo, giusta i modi consueti del paese. Il detto invito, oltre contenere il giorno, il luogo e l’ora dell’elezione ed il numero degli elettori eletti, deve indicare anche qualmente ogni elettore potrà levare la sopracoperta, richiesta dal § 31 per dare il voto, nella Cancelleria Comunale fino al giorno della elezione, o prenderla in consegna quel giorno dalla commissione elettorale.

All’invito suddetto è pure da indicarsi l’ora precisa in cui sarà chiusa la elezione. (§ 29).

P. Non lo pubblica Lei dal pulpito, per il solito, quest’avviso?

C. Se il Comune m’invita a farlo, lo faccio volentieri; ma il comune non è obbligato a far pubblici detti avvisi dal pergamo. La legge non dice espressamente in qual modo debba succedere l’invito, dice solo nel modo consueto. Ciò dunque dipende dai vari usi dei singoli comuni. Chi p. e. ne dà pubblicazione coll’appendere gli editti agli albi comunali; chi a mezzo dei curatori d’ anime nelle chiese, chi col tramite del servo comunale, che se ne va di casa in casa avvertendo i singoli elettori e ritirandone le firme in fede di seguita intimazione.

   (Continua.)


(Continuazione. Vedi N. 61).

P. Quale crede sia il migliore di questi modi di pubblicazione?

C. Per me ritengo l’ultimo modo, perché in questa maniera tutti gli elettori vengono sicuramente avvertiti, e quindi più numeroso riesce il concorso alle urne.

P. Siamo anche noi di questo parere, molto più che allora saremo sicuri se c’entriamo nelle liste noi o meno.

C. Giunto il dì della elezione, il commissario elettorale (cioè un delegato dell’i. r. Capitanato) esaminerà (§ 36) di nuovo l’elenco dei membri comunali autorizzati a dare il voto, ne certificherà l’esattezza non meno che la seguita citazione degli elettori, e lo consegnerà alla deputazione comunale, la quale forma in unione col commissario la commissione elettorale.

P. E la deputazione comunale di quali persone è formata?

C. Eh dovreste saperlo già! dal Capo-Comune e dai consiglieri comunali. Ma veniamo al § 31 che è di grandissima importanza. A te, Pierino, leggilo come sta scritto parola per parola.

P. §31. “La elezione degli elettori succederà nel giorno destinato, nell’ora stabilita, e nel luogo designato pel convegno, senza riguardo al numero dei votanti comparsi, e vi avranno analoga applicazione le determinazioni contenute nei susseguenti §§ 38, 39, 40, poi 42 inclusivo 46.

“Ogni votante deve consegnare alla commissione elettorale una scheda di votazione, nella quale saranno assunti tanti nomi, quanti sono gli elettori da eleggersi, riposta nella prescritta sopracoperta. Le sopracoperte devono essere di carta non trasparente ed eguali in formato e colore. Non si accettano schede di votazione che non sieno riposte in questa sopracoperta. Contenendo una sopracoperta più di una scheda di votazione, sono invalide tutte le schede contenutevi.

“La firma del votante non è richiesta.

“Per la validità della elezione degli elettori occorre la maggioranza assoluta dei votanti. Non ottenendosi la medesima nella prima votazione, si procederà ulteriormente giusta i §§ 47, 48 e 49.”

C. Va benissimo, il § fu letto genuino e chiaro, sì che potreste averlo già inteso abbastanza, ma su di esso voglio farvi alcune piccole riflessioni e chiare, di tutta pratica. Però, essendo l’ora tarda, a domani.

   (Continua.)


(Continuazione. Vedi N. 62).

SERATA VII.

C. Scusate se, per affari di cura d’anime vi ho fatti aspettare alquanto, e per riparare al tempo perduto, cominciamo subito questa serata col nostro § 31, ora pria di tutto noto quelle parole: “la elezione avrà luogo senza riguardo al numero de’ votanti comparsi.

P. Cosicchè sarebbe forse valida se concorresse un solo elettore votante?

C. Oh no; con un solo elettore votante non si può fare elezione valida; ma se fossero però solamente due, allora sì, sarebbe valida sicuramente. Il caso però che gli elettori si riducano ad uno od a due soltanto, è ben difficile ad avverarsi; giacchè la commissione elettorale composta del Capo Comune e di due consiglieri almeno, contiene per lo più persone che hanno diritto al voto. Pur troppo l’apatia e l’ignoranza dell’obbligo di votare, od una schiavitù alla Don Rodrigo, fan sì che in qualche comune sublunare il numero degli elettori si limiti a quello dei componenti la sola commissione elettorale, ma tale disordine spero non avverrà tra voi che siete liberi ed un poco istruiti su questo diritto e dovere.

P. Non dubiti, che noi lo faremo il nostro dovere. Ma ci dica: e se mai all’ora stabilita pella votazione non ci fosse il numero legale, non si potrebbe mandare a chiamare qualche elettore?

C. No, cari, perché passato il termine stabilito per la votazione, questa deve esser chiusa; ed una citazione posteriore e non fatta quindi a tutti gli elettori, renderebbe nulla la votazione addirittura. Ma ciò sarà ben difficile succeda a questo mondo terraqueo, e lasciando tutto ciò, passiamo ad altre osservazioni, se credete.

P. Anzi, ci insegni adesso il modo di ben votare in maniera, che il voto che andiamo a dare sia veramente efficace, sicchè veramente sortano dall’urna quei nomi che ci mettiamo noi.

C. Appunto, sta qui tutta la bravura elettorale. Veramente il § 38 vi dà in mani il modo di votar bene quando dice che gli elettori procurino “di dare il loro voto secondo la libera loro convinzione, senza personali riguardi secondari, e nel modo che secondo la loro migliore scienza e coscienza ritengono il più proficuo al pubblico bene”. E quindi, quando tutti si uniformassero perfettamente a detto § e vi si sapessero uniformare da sé stessi senza altre istruzioni, e gli elettori accorsi alle urne fossero numerosi, ne verrebbe da sè che i voti si unirebbero spontaneamente in persone che godono la comune fiducia; ma fin qui non siamo a quell’altezza di progresso elettorale da fare ognun da sé, e perciò chi non sa, si lasci dirigere da chi sa più di lui.

P. Cascheremo allora in mano di qualche imbroglione come avvenne qualche volta!

C. Non date colpa agli imbroglioni od ai furbi, date colpa a voi stessi in questo caso, ed accusate la vostra ignoranza e nissun altro. Vedete: qui si tratta di cosa importante e assai più che degli affari vostri domestici, perché si tratta degli affari di tutto il Paese. Ora se si tratta di affare vostro privato, siete molto attenti voi per non fidarvi del primo che vi capita tra piedi, e se questo non è un galantuomo, non fate mai affari con lui. Così molto più dite sull’affare delle elezioni. Se voi non sapete scegliere da voi stessi le persone ammodo per essere elettori eletti, lasciatevi dirigere solamente da coloro, nei quali avete piena fiducia e de’ quali già in antecedenza siete sicuri che non vi tradiranno né vi imbroglieranno.

P. Eh sicuro, questo è parlar chiaro e tondo.

(Continua).


(Continuazione. Vedi N. 63).

C. Dunque vedremo quanto prima se metterete in pratica tutto questo. Sapete già che le elezioni stanno alla porta. Ancora: non dovete aspettare ad accordarvi sui nomi da eleggersi solo al dì della elezione, perché allora non farete nulla di buono. Un bravo capitano coi suoi soldati non aspetta il dì della battaglia a mettere in ordine ed esercizio la sua truppa; la esercita prima per tempo, mette in ordine le sue sentinelle, visita i luoghi del combattimento, dà finte battaglie ecc.; così dovete far voi. Già in antecedenza, e sicuramente poi appena sentite pubblicare l’invito della votazione, dovete mettervi d’accordo sulle persone da eleggersi; le quali oltre ai requisiti voluti dalla legge, abbiano poi quelli ancora più importanti di rappresentare i vostri sentimenti ed i vostri bisogni alla votazione dei deputati.

P. Oh noi facciamo presto ad intenderci qui; eleggiamo lui e poi quelli che ci designerà lui come degni, e siamo sicuri, che come fummo contenti pel passato, lo saremo in avvenire. Non le pare?

C. Grazie della vostra fiducia; sì; ve lo assicuro, che pel vostro bene spirituale e corporale ho già sacrificata mezza la mia vita, e son qui anche a sacrificarla tutta, ma se anche mancassi io, vorrei che sempre faceste medesimamente il vostro dovere e bene, andando d’accordo sempre sui nomi dei vostri elettori, scegliendo sempre quelle persone, che preferireste nell’affidare a loro anche i vostri affari privati. Da questo proposito non lasciatevi sviare mai e specialmente per paura di dispiacere al terzo od al quarto, o per mire di interesse o per rispetti umani. È affare di libertà questo e non di schiavitù vergognosa, e, come dice la legge, di nostra libera convinzione.

P. Benissimo; ora ci dica le qualifiche che devono avere gli elettori per essere eletti come accennò di sopra.

C. Sono quelle medesime che si richiedono per essere deputati, cioè che siano pria di tutto cittadini austriaci, abbiano almeno 30 anni, si trovino nel pieno godimento dei diritti civili, e sieno elettori in una classe elettorale della provincia. Queste sono le qualifiche volute dalla legge a senso del § 38 ed a tenore dei § 16 e 17 del Regolamento. Ma oltre a queste note legali, dovete procurare, che i vostri prescelti abbiano ancora le doti più importanti accennate di sopra, cioè che veramente, realmente e sicuramente rappresentino i vostri sentimenti sì religiosi che nazionali ed i vostri bisogni.

P. E ciò vuol dire?

C. Vuol dire, che questi elettori eletti, divenendo colla vostra nomina vostri rappresentanti alla elezione del deputato, sieno tali che rappresentino veramente voi, che li nominate, e non vadano a rappresentare poi altri che c’entrano nei vostri affari come i cavoli a merenda.

P. È giustissima l’ osservazione. Ma alle volte proprio quelli che vogliamo noi, non arriviamo del tutto ad eleggerli, se non ci ajutano degli altri elettori che preferiscono altri eletti ai nostri, i quali, se proprio non sono di nostro pieno convincimento, pur pure li riteniamo anch’essi galantuomini; allora come dovremo disportarci ?

C. Allora ecco la vostra regola: quando non si può avere l’ottimo, contentiamoci del buono. Se il voler spuntarla coi vostri elettori eletti, vi procurasse un brutto fiasco, o se l’astensione vostra venisse a favorire l’elezione d’un candidato peggiore, allora è da procurare che riesca il meno cattivo. Ma su questi casi dubbi, difficili a determinare in concreto stando qui a tavolino, sarà meglio vi consigliate al momento con persone illuminate, e di coscienza, specialmente coi vostri curatori d’anime.

P. E così metteremo anche allora in sicuro la nostra coscienza. Grazie sig. Curato. Se è venuto tardo alla chiaccherata, ha già passato il termine fisso, per cui se è contento…

C. Andremo a riporci tranquilli, non è vero? A tutti dunque buona notte. 

(Continua).


(Continuazione. Vedi N. 64).

SERATA VIII.

C. Eccomi puntuale al caro nostro convegno, ed alla continuazione di questo benedetto § 31.

P. Se la memoria non ci falla, in questo paragrafo son citati altri §§, e ci pare quelli 38, 39, 40 e poi il 42 fIno al 46. Che cosa prescrivono questi ?

C. Essi trattano dei doveri che ha la commissione elettorale, cioè come il Presidente di quella debba ricordare a votanti le qualifiche richieste per essere eleggibile; di eleggere secondo il proprio convincimento e nella maniera più proficua a pubblico bene; del diritto della commissione di decidere sopra eccezioni sollevate prima che abbia cominciato la votazione, intorno al diritto di eleggere; del procedimento da tenersi durante la votazione; della decisione sopra dubbi circa l’identità d’un elettore e la validità od invalidità dei voti e sul modo di scrutinio etc.; cose, come vedete, di cui abbiamo già in parte parlato, e che in parte non fanno per noi.

P. Tiri innanzi adunque, e veniamo ad altro.

C. No, fermiamoci ancora su questo §, perché contiene tante coserelle buone a sapersi. E pria di tutto c’è qualcosa da osservarsi riguardo alla scheda o biglietto sul quale si devono scrivere i nomi degli eligendi. Questa scheda può essere di qualunque carta e colore, come a voi piace, e su questa dovete scrivere voi, o far scrivere da altri, o magari farvi stampare, chiaramente e giusti i nomi di quegli elettori, che volete eleggere, e nel giusto numero che dovete, cioè quale appare sull’avviso elettorale già pubblicato. P. e. sono 4 gli elettori da eleggersi? 4 nomi e cognomi dovete scrivere, né più né meno, e scrivete detti nomi in maniera che si possano conoscere le persone elette a prima vista, senza che si confondano con altre del paese che avessero eguale nome e cognome. Se mai scriveste sulla scheda più nomi di quelli stabiliti, il numero che sorpassa, sarebbe come non scritto, e perciò non considerato; se ne scrivete meno, quelli scritti valgono bensì, ma con ciò verreste a perdere qualche voto che sarebbe forse necessario per far vincere quelli del vostro partito.

P. Ma oltre la scheda non ci deve essere anche la sopracoperta ?

C. S’intende; preparata la vostra scheda coi nomi giusti e bene descritti dei vostri elettori eletti, la dovete inchiudere nella sopra-coperta prescritta, non in qualcunque sopracoperta, ma in quella che dovete ritirare o dal Capo Comune prima del dì della elezione, o dalla Commissione elettorale, il giorno della elezione stessa. Se faceste uso di altra sopracoperta, il vostro voto sarebbe nullo senz’altro. In questa sopracoperta poi dovete mettere una sola scheda scritta; se ce ne metteste di più, sarebbero tutte invalide.

P. Ciò è chiaro; c’è altro in questo §?

C. C’ è ancora l’ultima parte da trarre in moneta, cioè che per la validità della elezione occorre la maggioranza assoluta dei votanti. Non ottenendosi questa nella prima votazione si procederà ulteriormente giusta i §§ 47, 48 e 49.

P. Ci spieghi quella parola maggioranza assoluta richiesta, di cui non intendiamo la forza significativa.

C. Dovete sapere che vi è; maggioranza relativa e maggioranza assoluta. P. e. vi sono in un corpo elettorale presenti 20 votanti per eleggere 6 rappresentanti. I voti vanno dispersi in modo che uno riceve 10 voti, il secondo 9, il terzo 8, il quarto 7 etc ; quelli che ne hanno di più relativamente ad altri che hanno meno voti, vengono eletti a maggioranza relativa. Ma nella elezione degli elettori eletti ed in quella dei deputati si richiede la maggioranza assoluta, e questa c’è quando l’eletto ha ottenuto un voto sopra la metà dei votanti. P. e. tra 20 votanti, avrà la maggioranza assoluta colui che otterrà almeno 11 voti.

P. Anche questa ora è chiara. Ma se tutti gli elettori eletti non ottenessero questa maggioranza assoluta, come si fa allora?

C. Allora, si deve ripetere la elezione per intiero, se nissuno ha ottenuta la maggioranza assoluta, o si ripete in parte, cioè per quelli che non la avessero ottenuta. Quindi interessa assai che gli elettori non abbandonino il luogo di votazione dopo aver deposta la loro scheda, ma che aspettino finchè sono sicuri dell’esito finale della votazione. Ripetuta per la seconda volta la votazione, se avvenisse che qualcuno non avesse ancora avuta la maggioranza assoluta, si viene alla votazione ristretta.

   (Continua).


(Continuazione. Vedi N. 67).

P. E questa che cosa significa ?

C. Significa che gli elettori nella votazione ristretta non possono più dare il loro voto a qualunque elettore eleggibile, ma devono restringersi a darlo ad alcune persone determinate, cioè il doppio di quelle da eleggersi e che nella seconda votazione ebbero relativamente più voti degli altri, p. e. si danno ancora da eleggere 2 elettori eletti, perché questi nella seconda votazione non ebbero la maggioranza assoluta. Allora la commissione sceglie i 4 elettori che ebbero più voti nella seconda votazione, e su questi soli invita gli elettori a fare la scelta di due. Se mai nell’ultima votazione qualche elettore ebbe voti pari, la comissione sceglie a sorte uno di loro. Qualora gli elettori in questa votazione ristretta, dessero il voto a qualunque fuori delle persone già stabilite, quel voto sarebbe affatto nullo.

P. la cosa è importante assai; ce la spiegherebbe più chiaramente con qualche esempio?

C. Eccomi ad esempio praticissimo. Noi, nella elezione per la Dieta abbiamo per solito da nominare 4 elettori eletti. Supponiamo che nella prima votazione concorressero 100 votanti e che l’esito fosse questo: A ottiene 60 voti, B 55, C 50 e D 45, ed altri andassero disperdersi. A e B sarebbero eletti tosto, perché aventi la maggioranza assoluta, ma C e D non avendola ottenuta, resta di fare nuova votazione per eleggere due altri elettori eletti. In questa seconda votazione si presentano solamente 80 votanti, e l’esito è il seguente: C ottiene 40 voti, D. 38, E 30 F 15 e G 15 con altri voti dispersi. Come vedete nissuno di questi ottiene la maggioranza assoluta, perché nissuno ha avuto 41 voti. In questo caso la commissione elettorale invita a fare la votazione ristretta. E quindi sceglie i 4 elettori aventi più voti e nel caso, C che n’ebbe 40, D che n’ebbe 38 ed E che ne ebbe 30; poscia tira la sorte tra F e G che n’ebbero15 pari e la sorte favorisce G. Ora tutti gli elettori devono votare e scegliere due elettori tra i quattro C. D. E. G. Mettiamo il caso che fra 60 votanti tutti i sopra notati uscissero con 30 voti pari. Allora la commissione mette in bussola i quattro nomi degli erigendi ed i due che sortono i primi sono gli eletti.

P. Adesso l’abbiamo chiara in testa e basterà per questo §, non le pare?

C. Basta, credo anch’io, ma procurate che a tempo e luogo lo mettiate esattamente in pratica; e specialmente che stiate sempre fermi sul campo di battaglia, finchè non sentite suonata la ritirata, cioè finchè non siete sicuri dell’esito finale della votazione.

P. Vedrà che saremo come tanti veterani.

C. Ed allora v’assicuro nostra la vittoria.


SERATA IX.

C. Questa sera finiamo presto il capo III ove tratta della nomina degli elettori eletti, perché non ci resta che una semplice osservazione al § 33, ove trattasi delle carte di legittimazione che il capo distrettuale politico deve rilasciare agli elettori eletti e perciò a te, Paolino il leggerlo giusta le modificazioni fatte colla legge del 1887.

P. “§ 33. Appena a mezzo della seguita elezione degli elettori eletti in tutti i Comuni foresi, sia completa la lista elettorale di questi elettori, il capo distrettuale politico rilascierà e trasmetterà agli elettori eletti le carte di legittimazione che dovranno contenere il numero progressivo della lista distrettuale degli elettori eletti, il nome ed il luogo di dimora dell’elettore eletto, il luogo, il giorno e l’ora della elezione dei deputati alla Dieta provinciale….”

C. Basta fin qui. Il resto del § poco ci interessa. Le carte di legittimazione di cui quì si fa parola, sono come il passaporto per entrare poi nell’aula elettorale e dare il voto pella elezione del deputato. Chi fosse senza questa carta di legittimazione, non potrebbe votare. Occorre adunque che gli elettori eletti appena ricevutele dal Capo politico le tengano ben custodite e le portino seco nel dì della elezione.

P. E queste carte si ricevono subito dal capo politico appena fatta la elezione degli elettori eletti, o vengono spedite dopo?

C. Il § del regolamento dice che di regola dovrebbero esser spedite agli elettori eletti soltanto dopo finite le elezioni degli elettori eletti nei singoli luoghi del circondario elettorale e dopo aver completata la lista elettorale degli elettori eletti; ma se per la brevità del tempo riuscisse difficile l’intimazione posteriore, si usa farla subito dopo la elezione degli elettori eletti nei singoli luoghi di elezione, ed in questo caso il capo politico porta con sé dette carte già belle e preparate con in bianco il solo nome dell’elettore eletto eventuale.

P. È poi legale questa eccezione?

C. Dal momento che l’ho vista più d’una volta praticata qui da noi senza che sieno state fatte eccezioni o reclami, la ritengo valida, validissima.

P. Ci sono altre osservazioni da farsi a questo §?

C. Non mi pare; e neppure a quello che segue, il quale non fa per noi.

P. Dunque abbiamo finito il capo III ?

C. Sì; ed ora viene i c. IV che tratta della elezione dei deputati alla Dieta provinciale. Ma prima di venire a questo, dobbiamo dire due parolette di introduzione e se siete contenti, lo facciamo subito.

P. Contentissimi, dica pure.

   (Continua).


(Continuazione. Vedi N. 68).

C. La scelta della persona del deputato non è così facile, vedete, come sembra a prima vista. Il deputato chiamato a rappresentarci alla Dieta deve avere tali qualità ed in buon numero, che non tutti sono forniti delle stesse.

P. Cospetto di bacco! Che cosa si richiede alla fine per essere deputato?

C. Per far numero bastano le qualifiche legali, cioè esser maschi, cittadini austriaci, elettori ed aver compiuti i 30 anni come vedremo più tardo, ma ciò è ben poco per essere un buon deputato.

P. Che cosa ci vuole di più?

C. Ci vuole prima di tutto, che l’eletto sia capace di fare il suo dovere quando si trova seduto nella Dieta. E questo dovere lo sappia far bene. Dunque che possa e che voglia farlo con tutta franchezza.

P. Ci dica a che si riduce in ultima analisi questo benedetto dovere di un deputato alla Dieta.

C. Pria di tutto, se mai, nella Dieta sorgessero questioni, o proposte che facessero a calci colla legge di Dio, il deputato cristiano cattolico, come siamo quasi tutti noi trentini, deve con franchezza rispondere a chiunque: melius est oboedire Deo quam hominibus, vale a dire: questa legge proposta è contraria alla legge di Dio, legge, cui prima di venire ad Innsbruck ero soggetto io ed i miei elettori tutti, e perciò mi oppongo e la rifiuto col mio voto.

P. Eh già, questa è più che giusta.

C. Inoltre alla Dieta, (che non è un Sinodo ecclesiastico) si trattano per lo più ed a preferenza affari materiali d’interesse della Provincia, di amministrazione, di entrate ed uscite, di imposte e dazii, insomma di cifre abbastanza vistose; vedete dunque che il deputato chiamato alla Dieta, non solo deve essere informato di ciò, ma se volete che faccia il vostro vero vantaggio, deve essere anzi esperto, espertissimo. A far bene, conviene saperne e di economia, e di finanza, e di amministrazione comunale, e di leggi civili, politiche e finanziarie. Bisogna essere buon contabile, prudente ed oculato nel rivedere a dovere i molti conti provinciali, imparziale e schietto critico dell’amministrazione provinciale ecc. Gli affari della Dieta vengono previamente discussi nei diversi comitati (economico, finanziario, delle petizioni, comunale ecc.). Fino avanti pochi anni questi comitati erano composti quasi esclusivamente di deputati della parte tedesca della provincia. Nell’ultimo periodo di legislatura però ad ognuno di questi comitati fu ammesso a prender parte il nostro Club italiano per lo più nella proporzione di un quarto.

Bisogna poi sapere, che quanto viene deliberato ne’ Comitati è di regola anche accettato dalla Dieta. Di quì la necessità, segnatamente per noi che siamo sempre in minoranza, di mandare nei comitati gente, la quale sappia il conto suo, che conosca bene la lingua tedesca od almeno quel tanto che basta per comprendere i ragionamenti degli altri membri tedeschi de’ comitati, e quindi possa ne’ comitati sostenere le ragioni nostre, ed in ogni caso prendere degli affari una cognizione tale da poterne poi informare gli altri membri del Club italiano, ed in questo poi deliberare sul contegno da tenersi nel pieno della Dieta, e sul voto da doversi dare.

È facile quindi comprendere, che sebbene non manchino i presuntuosi, non c’è poi tanta abbondanza nel nostro paese di persone atte ai compiti suaccennati. Altro che pretendere di far tutto da sé, come l’Italia nel quarantotto!

P. In fine dovrà essere nazionale sincero, non le sembra?

C. Mo’ già; questo s’intende da sé, perché l’immaginarsi un deputato trentino che rinneghi la propria nazionalità, o non la propugni come il più gran bene dopo la grazia di Dio e la Religione, sarebbe la cosa la più deforme che si dia al mondo. E quindi se il candidato, che vi si propone, desse solo il menomo dubbio sopra questo punto, dite pure che non è quello che desiderate e che volete voi. A questi lumi di luna dobbiamo ormai diffidare di tutti coloro, che fanno il nazionale senza esserlo, o che nel mostrarsi nazionali fanno certe riserve per tenersi su due sedie, e si vergognano, o diventano rossi, come se li aveste colti in fragrante delitto. Di cattolici, buoni amministratori, e nazionali senza reticenze ne abbiamo, grazie a Dio, ancora tra noi ed in ogni vallata; eleggiamo qualcuno di loro, e lasciamo una buona volta gli anfibi.

P. E come si fa poi a combinare la scelta di uno o più di tali galantuomini?

C. La riposta a questa domanda è piuttosto lunghetta e quindi lasciamola ad altra volta.

(Continua).


(Continuazione. Vedi N. 69).

SERATA X.

P. Ben venuto, signor Curato, son due sere che non teniamo conferenza; avrà avuto tempo di preparare la risposta alla nostra domanda fatta nell’ultima chiaccherata, non è vero?

C. Tempo? sapete già che durante il giorno, tempo non ne ho mai da pensare a queste cose, e solo la sera mi do sollievo con voi, e le mie risposte ve le do quì su piedi, come sento che il cuore e la esperienza me le dettano. Mi proverò dunque a rispondere anche alla vostra domanda sul modo di fare la scelta di uno o più galantuomini a deputato. La cosa sarà lunghetta questa sera e importante non poco, per cui mi raccomando attenzione per non esser inteso a rovescio.

P. Parli pure, che saremo tutto orecchi e tutto mente per le sue parole.

C. Anzi tutto bisogna che l’elettore eletto tenga bene in mente, ch’egli vale solo per uno, cioè che ha un voto solo, e che questo voto solo, se resta isolato, non vale un’ acca; uopo è quindi che s’accordi con altri elettori, e per vincere, che abbia con sé la metà almeno de’ votanti.

P. E già, questo si capisce.

C. Ma per mettersi d’accordo con gli altri elettori, non bisogna mica, vedete, aspettare il dì della elezione, no; perché s’arrischierebbe di dare il voto al vento, o peggio di darlo a chi non s’aspettava, e a chi non si voleva. Non è la prima volta che si videro simili commedie.

P. E quindi perché ciò non avvenga, che cosa bisogna fare?

C. Lo capite anche voi subito. Gli elettori di medesimi sentimenti e aventi medesimi interessi procurino di intendersi sulla persona o persone da eleggersi, ma intendersi prima del dì della votazione.

P. Ma come si fa se gli elettori sono dispersi da un capo all’altro del collegio elettorale?

C. È presto detto, se non presto fatto. Bisogna riunirsi in un luogo centrale, ovvero in più centri per comodità degli elettori. E quindi chi ha più pratica in questi affari, ed ancora un po’ più di coraggio civile e di amor patrio degli altri, deve mettersi alla testa di questo movimento elettorale e mandare lui gli inviti agli elettori. E quindi chi ha più pratica in questi affari, ed ancora un po’ più di coraggio civile e di amor patrio degli altri, deve mettersi alla testa di questo movimento elettorale e mandare lui gli inviti agli elettori eletti, e se non si fosse in tempo, agli elettori presumibili. In questi inviti deve dirsi chiaro e tondo che lo scopo della riunione si è appunto quello di intendersi sulla persona del futuro deputato da eleggersi nella prossima elezione, e, se fossero due, allora per intendersi sulle due persone dei futuri deputati. Non vi sembra chiaro?

P. Chiarissimo; ma ci dica: questa scelta non si fa per solito a Trento? Almeno, ci pare, che ciò sia stato fatto tante volte per lo passato.

C. Sì, pur troppo, ciò tante volte si fece per lo passato e per la ragione che noi non sapevamo fare da soli il nostro dovere; ma ora che abbiamo fatto un po’ di progresso elettorale, dobbiamo fare anche noi di regola, come si fa da per tutto ove sanno fare a dovere l’ufficio di elettori, e come lo vuole ogni legge e naturale e civile e come lo detta il senso comune.

P. E allora?

C. Allora, quando si sono uniti gli elettori in queste sessioni preliminari, fatta la nomina di chi diriga e presieda l’unione per il buon ordine, ognuno deve dire, senza ira di parte e senza idee preconcette la propria opinione sul futuro candidato o candidati che propone, deve farne risaltare le qualità, gli intendimenti ecc. Quando tutti hanno detto la loro opinione, si viene a concretare la scelta, col fare una votazione sopra uno o due nomi che ognuno crede, e que’ due che sortiranno con più voti, saranno ritenuti i candidati erigendi.

– Non vi par giusta la cosa?

P. E se a qualcuno non fosse gradita per niente la scelta, che cosa si dovrebbe fare?

C. Rassegnarsi in pace finchè vige l’èra costituzionale, nella quale devono aver ragione quelli che sono in più e torto quelli che sono in meno. Si tratta anche quì di cifre, e la maggioranza è legge inesorabile. Sicchè se un’ elettore vede che l’elezione del candidato resta impossibile perché in minoranza, se non ama i fiaschi, resti a casa, se ama l’eroismo, vada pure e dia il suo voto francamente a chi crede più corrispondente, secondo lui, al pubblico bene.

(Continua).


(Continuazione, Vedi N. 70).

P. Abbiamo inteso. Ma questa volta le conferenze preliminari non saranno necessarie, perché si dice, che tutti sieno d’accordo nell’eleggere i vecchi deputati.

C. In massima pare di sì, che si vogliano eleggere quei deputati vecchi i quali sono già graditi al paese, cioè quelli che hanno firmata la nota dichiarazione presentata alla Dieta nell’ultima sessione e che si professarono nazionali con tutta franchezza. Ma questo non è affare da decidersi contro o senza gli elettori, e perciò questi faranno bene ad unirsi in sessione preliminare anche questa volta, per accordarsi sulla scelta dei candidati, ritenendo sempre salvi i principî dell’unione sul campo nazionale, il quale ora è l’ unico mezzo di difesa di fronte ai nostri potenti avversarii.

P. Oh! così la intendiamo anche noi. Ora ci dica, non v’era per le ultime elezioni al Consiglio dell’Impero una specie di regolamento elettorale, ove si stabilirono dei comitati elettorali in ogni parrocchia, poscia uno distrettuale colla sede ove si tiene la elezione, ed infine uno centrale a Trento? Non sarebbe buono metterlo in pratica anche adesso?

C. Sì; fu divulgato quel Regolamento, ma pochi distretti posero in pratica il suo contenuto, sicchè si fece come era appuntino prescritto. Volendo usarlo per le elezioni dietali, bisognerebbe farvi qualche modificazione da semplificarlo assai.

P. E come per esempio ?

C. Conservare i comitati parocchiali ed il comitato distrettuale, e lasciare il comitato centrale soltanto quale centro indispensabile per l’accordo nel programma comune a tutto il paese. Così andrà salva la piena indipendenza dei singoli collegi, come abbiamo veduto più sopra, senza che gli estranei al nostro collegio vengano a dettar leggi ne’ nostri affari. Altramente si deve fare quando si tratta delle elezioni al Consiglio dell’Impero, mentre allora sono più distretti e collegi che eleggono un solo deputato.

P. Anche questa è più che giusta.

C. Dunque conchiudiamo e teniamo ben in mente, che per un buon esito della elezione uopo è ben intendersi prima, e ciò mediante unioni preliminari degli elettori, nelle quali sia stabilita la persona o le persone da eleggersi, in modo che il dì della elezione si vada alla sede elettorale col candidato conosciuto e certo della sua riuscita. Ora ci resta a spiegare gli altri §§ che trattano del modo di eleggere il deputato, ma di ciò altra volta.

NB. Al principio di questa Serata leggi Serata X.


SERATA XI.

C. Ritorniamo, come v’ho promesso al nostro regolamento elettorale e precisamente dove parla della elezione dei deputati alla Dieta provinciale, la quale si fa o nelle città e borgate già indicate al § 2 o nelle sedi capitanali giusta il § 7, ai quali vi rimetto per non ripetere le cose due volte.

P. Va bene, ricordiamo ancora il contenuto di que’ §§.

C. L’ atto di elezione adunque, presieduto da un Commissario governariale, giusta il § 35, comincia colla nomina della commissione elettorale la quale per ciascuna delle città e borgate indicate al § 2 viene composta dal Podestà o dal sostituto da lui designato e da due membri della Rappresentanza Comunale, e poi da quattro membri nominati tra gli elettori presenti dal Commissario elettorale; in tutto perciò sono 7 i membri chiamati a formare la commissione elettorale delle città e borgate.

P. E quella dei comuni foresi?

C. La commissione per ogni luogo di elezione dei comuni foresi viene composta di quattro membri da eleggersi dal mezzo degli elettori eletti chiamati all’elezione e di tre membri nominati dal Commissario elettorale.

P. Sono gli elettori che nominano da prima i loro quattro membri, od è il commissario elettorale?

C. Per lo passato la cosa non era chiara, ed ora erano gli elettori, ora il Commissario che nominavano i membri rispettivi, ma adesso il §, modificato dalla legge 1887, parla chiaro, e quindi sono sempre gli elettori che per primi nominano i loro membri.

P. E questa nomina si deve fare in iscritto colle schede, o in qual maniera?

C. La nomina della commissione elettorale, mentre la legge non prescrive il modo, si può farla a voce, in iscritto, per acclamazione od in altro modo.

P. Va benissimo, anche questo § è chiaro. 

(Continua).


(Continuazione, Vedi N. 71).

C. Il § 36 parla delle carte di leggitimazione che ognuno degli elettori, rispettivamente gli elettori eletti, devono portar seco, le quali danno diritto di entrare nel locale destinato all’elezione nel giorno e nell’ora stabilita.

P. E se a caso fosse andata perduta a qualche elettore la carta di leggitimazione, non potrebbe perciò entrare e dare il voto?

C. Stando a stretta legge, se la carta di legittimazione fosse dimenticata o perduta e non si potesse averne un duplicato, l’elettore non potrebbe entrare nell’aula elettorale e molto meno votare.

P. E nel caso, dove si potrebbe avere il duplicato della carta perduta?

C. Dall’Autorità che distribuì la prima, e nel nostro caso dall’I. R. Capitanato distrettuale.

P. Torna conto dunque tenerla ben custodita questa benedetta carta, per non restar in asso all’atto dell’elezione.

C. E per non suscitare le risate di tutta l’assemblea degli elettori, i quali godono volentieri simili scene da farsa. Ma tiriamo innanzi coi §§ ulteriori. Il § 37 è chiaro per se mentre dice che nel giorno della elezione, all’ora stabilita e nel luogo di convegno designato si darà principio all’atto di elezione senza riguardo al numero degli elettori comparsi, colla costituzione della commissione elettorale, la quale nomina dal proprio gremio il presidente e prende in consegna le liste elettorali.

P. In qual modo la commissione elegge il suo presidente?

C. O per acclamazione, o a voce, od in iscritto, a maggioranza di voti.

P. E se qualche elettore non volesse accettare l’incarico di membro della commissione elettorale?

C. Non v’è che nominare un’ altro, giacchè il regolamento non prescrive che vi sia obbligo di accettazione. Ma ciò è un onore, e credo che pochi rifiutano d’essere onorati. Non è vero?

P. O signor sì, passi innanzi.

C. Il § 38 è pure abbastanza chiaro e suona: Il Presidente della Commissione elettorale farà presente ai radunati elettori il tenore dei §§ 16 e 17 del Regolamento elettorale sulle qualifiche necessarie all’eleggibilità, spiegherà loro il procedimento da tenersi nella votazione e nel contare i voti e li ecciterà a dare i loro voti secondo la libera loro convinzione, senza personali riguardi secondari, e nel modo che secondo la loro migliore scienza e coscienza ritengono il più proficuo al pubblico bene.

P. Poco su, poco giù, è la medesima faccenda come quando si eleggono gli elettori eletti.

C. Precisamente; e quindi anche qui bisogna scrivere sulla scheda con chiarezza i nomi e magari la condizione delle persone che si intendono elegere a deputati, in modo che sieno conosciuti e distinti da qualunque altra persona di egual nome e cognome etc. Inoltre questa scheda si deve porre nella sopracoperta prescritta, e consegnare questa quando l’elettore vien chiamato per nome, od almeno se arrivasse poi, prima che sia scorsa l’ora stabilita per la votazione, al presidente della commissione, il quale, s’intende senza aprirla, la deve de-porre nell’urna. Infatti si fa come nell’eleggere gli elettori eletti, di cui parlammo nelle serate passate e quindi importa anche qui che gli elettori non abbandonino il luogo della elezione mai, finchè non è conosciuto l’esito finale della elezione.

P. E ciò perché forse potrebbe darsi una seconda votazione, e poi anche quella ristretta, non è vero?

C. S’intende, perché il deputato deve sortir sempre a maggioranza assoluta di voti. A te ora, Pierino, a leggere i §§ 39, 40, 41, i quali, dopo le spiegazioni fatte nelle passate sere, mi sembrano chiari come il Padre nostro.

P. Il § 39 “Se taluno prima che abbia principio la votazione, eleva un’ eccezione sul diritto di eleggere di una persona indicata nella lista degli elettori, sostenendo che dopo l’estensione della stessa, tale persona abbia perduta una delle qualifiche danti diritto di eleggere, la Commissione elettorale deciderà tosto in proposito senza ammissione di ricorso.”

   (Continua.)


(Contin. e fine vedi N. 72).

C. Va avanti e leggi il § 40.

P. “La votazione incomincia con ciò, che ogni membro della commissione, in quanto abbia diritto di elezione, mette nell’urna la sua scheda di votazione riposta nella prescritta sopracoperta. Poscia si fa per parte d’un membro della commissione elettorale l’appello degli elettori in quell’ordine, in cui i loro nomi sono inscritti nella lista elettorale, onde consegnino la loro scheda di votazione nelle mani del presidente, il quale ripone tantosto la sopracoperta senza aprirla, nell’urna de’ suffragi.

“Elettori che vengono nella radunanza elettorale, dopo seguito l’appello del loro nome, consegneranno la loro scheda solo dopo preletta tutta la lista, al qual uopo s’insinueranno presso la commissione elettorale.”

C. Anche questo è chiaro, chiarissimo; passa al § 41.

P. “Ogni elettore, chiamato a dare il voto, consegnerà al presidente assieme colla carta di legittimazione, e la eventuale procura, una scheda di votazione, contenente il nome esatto della persona, la quale dietro il suo desiderio dovrebbe diventare deputato alla Dieta provinciale, la quale scheda deve essere riposta nella prescritta sopracoperta, da collocarsi tantosto dal presidente, senza aprirla nell’urna dei suffragi. Toccando ad un corpo elettorale due o più deputati, la scheda di votazione deve contenere tanti nomi, quanti sono i deputati da eleggersi. Sorpassandosi questo numero resteranno inconsiderati i nomi scritti nella scheda per ultimo. Se il nome eguale è assunto nella scheda più d’una volta, sarà calcolato nel novero dei voti una volta sola. Non è richiesta la firma dell’elettore.”

C. Basterà per questa sera, a tutti buona notte. Arrivederci domani.


SERATA XII.

C. Questa sera, spero, di por termine alle cose principali a sapersi per la elezione dei deputati alla Dieta provinciale, e con vostro permesso passeremo in fretta gli altri §§ che restano, toccando solo quello che può far per noi; siete contenti?

P. Come crede, signor Curato; sa già, che noi siamo discepoli e lui il maestro.

C. Ecco: il § 42 segna i poteri della Commissione elettorale e così il § 44, in modo che la decisione di detta Commissione sì sull’identità dell’elettore, che sulla validità od invalidità dei voti, è perentoria e non ammette ricorso.

C. [P.] E ciò presso a poco come avviene nella elezione degli elettori eletti, come ci disse nelle passate sere.

C. Precisamente. Il § 46 prescrive che scoccata l’ora stabilita per la votazione, questa si dichiari chiusa e si passi allo spoglio dei voti giusta le norme già spiegatevi sulla elezione degli elettori eletti. Finito lo spoglio delle schede sarà dal Presidente pubblicato il risultato della votazione. Solo nelle città e borgate che eleggono ciascuna in sede propria, si deve spedire telegraficamente il risultato delle singole votazioni al luogo centrale, il quale fatta la somma dei rispettivi voti, tosto partecipa il risultato definitivo ai singoli luoghi di elezione.

P. Anche quì gli eletti devono ottenere la maggioranza assoluta, non è vero?

C. S’intende; e qualora ciò non succedesse si deve ripetere di nuovo la elezione, e poi eventualmente venire a quella ristretta, ed in fine a parità di voti tirar a sorte i candidati, precisamente come v’ho detto parlando della elezione degli elettori eletti e che qui si ripete nei §§ 47, 48, 49.

P. E con ciò ha terminato?

C. Veramente, per noi altre cose necessarie a sapersi non vi sono; il § 50 non dice altro che, ultimata la elezione del numero occorrente dei deputati, si chiude il protocollo di elezione e si firma dai membri della commissione elettorale e dal commissario governativo. Indi, di questo atto, e della lista elettorale, delle schede stesse, delle eventuali procure, e degli atti elettorali degli elettori eletti si forma un pacco, si suggella e si consegna al commissario governativo perché lo innoltri al Luogotenente, il quale giusta il § 51 prende ispezione di questi atti e rilascia ed intima ad ogni deputato eletto un certificato di elezione. Con questo certificato  il deputato viene autorizzato ad entrare nella Dieta Provinciale. Gli atti poi tutti sopra accennati dal Luogotenente passano alla Giunta Provinciale, la quale gli esamina e ne fa rapporto giusta il § 52 della Dieta Provinciale, alla quale spetta decidere sull’ammissibilità degli eletti.

P. E se la Dieta scartasse qualche elezione di deputato, c’è ricorso ulteriore?

C. No; la decisione della Dieta è assoluta e non ammette appello; uopo è quindi che la disamina di questi atti sia fatta con precisione ed aggiustatezza e con calma, perchè trattasi di decidere sulla volontà e confidenza di intiere classi di elettori.

P. Ma sarà ben raro il caso di annullare qualche elezione di deputato.

C. Anzi sarà impossibile, se ognuno e poi tutti insieme cercheremo di mettere in pratica il relativo regolamento, giusta le poche spiegazioni che vi ho fatte in queste serate.

P. E con ciò ha terminato tutto?

C. Per quel che riguarda le elezioni della Dieta provinciale, ora non ci resta altro a dire; di quelle pel Consiglio dell’Impero discorreremo a suo tempo.

P. Bene, bene, basta così.

C. A parole ed a chiacchere ora basta così; ma preparatevi tosto a far fatti e tali che vi mostriate discepoli veramente intelligenti da metter appuntino in pratica le lezioni del maestro. Io lo spero e con tutto fondamento, perché me n’avete date prove non dubbie pel passato. Con questa dolce speranza vi lascio ed arrivederci all’atto pratico. A tutti buona notte.

P. E grazie mille de’ suoi insegnamenti, Dio gliene renda merito.

    FINE.


APPENDICE

Chiacchere elettorali

C. Il Capo IV. del Regolamento elettorale parla del modo di praticare l’elezione dei deputati al Consiglio dell’Impero e prima di tutto della formazione della commissione elettorale, la quale è differente da quella delle elezioni dietali.

P. Ci sarà anche qui pria di tutto il commissario politico?

C. Si c’è il commissario politico con un protocollista. Indi gli elettori nominano essi per primi tremembri della commissione, non già a maggioranza assoluta, ma relativa, e a pari ne fa il sorteggio il commissario politico. Nelle città e borgate questi tre membri della commissione vengono eletti dalla rappresentanza comunale e non già dagli elettori, ma anche in questo caso la rappresentanza comunale deve eleggerli tra gli elettori. Fatta la nomina di questi tre membri, il commissario politico nominerà egli (sia nelle città e borgate sia nei comuni rurali) altri tre membri tra gli elettori (§ 33) e poscia questisei membri eletti eleggeranno a maggioranza assoluta un altro membro tra gli elettori, e qualora nella prima ed in una seconda votazione non si avesse questa maggioranza, allora il 7.° membro della commissione elettorale viene nominato dal commissario politico.

P. E chi fa da presidente di questa commissione?

C. Colui che viene eletto dal grembo della commissione a maggioranza relativa di voti, ed a pari voti chi viene estratto a sorte dal commissario.

P. Quali mansioni ha questa commissione?

C. Quelle segnate dal § 36, di decidere cioè sull’ammissione al voto, o sulla validità di voti emessi, quando:

  1. all’atto di deporre un voto insorgono dubbi sull’identità della persona di un elettore.
  2. se insorge questione sulla validità o meno di singoli voti dimessi,
  3. se all’atto di passare all’elezione vien fatta rimostranza contro il diritto di elezione di una persona iscritta delle liste elettorali; la quale abbia perduto tale diritto dopo la formazione della lista elettorale.

P. Come decide poi la commissione ?

C. Decide a maggioranza relativa di voti, il Preside vota solo in caso di parità di voti (§ 35), ed in tal caso decide il suo voto. Le decisioni della commissioni elettorale non ammettono ricorso. — Ora seguono le norme di votazione nei § 37-45, norme eguali a quelle usate per le elezioni dietali e che per brevità ommetto perché già a voi note. Solo osservo che il § 45 dice chiaramente che gli elettori i quali comparvero nel locale della elezione prima che sia scorsa l’ora della chiusura, e che sono quindi presenti alla chiusa della votazione, non possono venire esclusi dalla votazione.

P. La prescrizione è più che giusta.

C. Il § 40 prescrive che scoccata l’ora pel termine della votazione, il Preside ne annunzia la chiusura e, mescolate le schede nell’urna, si passerà a farne lo spoglio in modo che un membro della commissione estrae una scheda alla volta dall’urna, la dispiega ed ispezionatela, le consegna al Preside, il quale legge ad alta voce i nomi contenuti e poi la passa per l’esame agli altri membri della commissione, due de’ quali devono tener nota dei voti che ciascuno eligendo aquista.

P. E se le schede fossero in qualche modo irregolari?

C. Valgono anche qui le regole già date per le elezioni alla Dieta. Solo che il § 47 è ancora più rigoroso ove dice che “voti dati ad I una persona esclusa dalla eleggibilità a norma del § 20; voti legati a condizioni o che sono vincolati ad incarichi per l’eleggendo ecc. sono invalidi.”

P. E che avviene fìnito lo spoglio delle schede?

C. Finito lo spoglio delle schede il presidente pubblica il risultato della votazione, e siccome per i collegi o, come li chiamano ufficialmente, distretti elettorali dei Comuni foresi (rurali) a maggior comodo degli elettori oltre al luogo centrale di elezione è stabilito un secondo luogo ed anche un terzo, e le città e borgate eleggono ciascuna in sede propria, il risultato delle votazioni nei singoli luoghi viene spedito telegraficamente al luogo centrale o capoluogo elettorale, il quale, fatta la somma dei rispettivi voti, tosto partecipa, pure col mezzo del telegrafo, il risultato definitivo ai singoli luoghi di elezione. Solo dopo ciò i rispettivi presidenti proclamano il risultato definitivo della elezione.

P. E se non si ottiene la maggioranza assolata, si replica la votazione?

C. No, non si replica come per la Dieta, ma si viene subito alla votazione ristretta.

E siccome per le elezioni al Consiglio dell’Impero ad ogni distretto elettorale tocca da eleggere un solo deputato, cosi nella votazione ristretta gli elettori devono dare il voto ad uno dei due che nella prima votazione riportarono il maggior numero di voti. Se poi nella votazione ristretta i due riportassero un numero eguale di voti, la sorte è quella che decide quale di loro sarà il deputato eletto.

P. Dunque consegnata che abbia l’elettore la propria scheda nella prima votazione, non ha ancora finito il suo ufficio?

C. È’ della massima importanza che gli elettori non abbandonino la sala della votazione prima che sia noto il risultato definitivo della elezione, per trovarsi cosi presenti ad una eventuale votazione ristretta. Una qualunque negligenza su questo punto potrebbe esporre gli elettori a spiacevoli sorprese.

P. T. Ma vi prego, rispondete alla domanda fattavi di sopra.

Alto Adige, (di jersera). La parola liberale in senso politico sociale vuol dire amante della libertà, del progresso, della civiltà.     

Il dialogo per ora è finito, perché siamo giunti fino all’Alto Adige di jersera. Ma chi non vede il giuoco di scherma? Non c’è verso d’indurli a rispondere a quella domanda, che mette a nudo l’essenza del liberalismo, e la vera azione di quel partito che a quello si informa e da quello si chiama.

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Un Amico, però, nell’Alto Adige di jersera, nel camuffare il liberalismo e presentarlo sotto le vesti più mentite è andato proprio agli estremi. Per lui il liberalismo è il padre dei reggimenti costituzionali, il propugnatore e fautore di forme reprimenti le angherie e le tirannie, di leggi per le quali viene concesso alle nazioni l’uso della propria lingua (!!!!) e la amministrazione delle cose proprie ecc.

Che bella cosa è il liberalismo! Noi però possiam dire, e lo proveremo in altri articoli, che molte di queste cose esistevano anche in tempi in cui non si parlava ancora di liberalismo; che di alcuno di esse sarà stato fautore, non esclusivo però, il liberalismo di altri tempi, quando ancora non aveva assunto la vera forma odierna; e che la essenza del liberalismo moderno, per cui differisce dalle dottrine cattoliche, non istà in quello che hanno di buono ed accettevole queste cose sopra enumerate, ma sta in altri principii o si manifesta praticamente con tutt’altre conseguenze.

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LAmico dell’Alto Adige nell’articolo di jersera ripetè, sott’altre forme, diverse idee e diverse accuse lanciate già prima dall’altro amico, signor 0., contro i conservativi e nelle quali è tempo perso il seguirlo.

Questa però merita di essere riferita. “Sostieni, dice l’Amico all’Alto Adige, che non ti consta avere l’autorità ecclesiastica competente mai dichiarata eretica la dottrina liberale, nè essere i seguaci della medesima stati mai scomunicati.»

Ma di quale dottrina liberale parlate ora voi, se, da quanto diceste di sopra, mostrate di non sapere nulla del vero odierno liberalismo? Sicuro, che la dottrina delle forme di governo costituzionali, la repressione delle angherie e delle tirannie, le leggi che permettono ai popoli l’uso della loro lingua e così via, nessuna competente autorità ecclesiastica non l’ha mai dichiarata eretica! Ma sta in questo l’essenza del liberalismo moderno? Se mai, caro Amico, stesse in queste cose il vostro liberalismo, state pur quieto che non verrete mai disturbato da nessuna autorità ecclesiastica, ma anzi verrete da essa lodato ed aiutato!

Ma, Dio buono, che fatica si fa a discorrere con gente, che vuole scrivere sui giornali di cose, delle quali mostra di non capir proprio nulla!

Come si fa a contenersi con gente dello stampo di questo caro Amico dell’Alto Adige, il quale vuol dimostrare la natura, e quindi la liceità e la bontà del liberalismo da questo cheanche Pio IX ha dato la costituzione!!! Se I’Alto Adige non ha amici un po’ meno….. semplici di questo che lo aiutinonella campagna intrapresa contro i conservatori e contro il clero trentino           ….. Ma questo è affare suo, nel quale noi non dobbiamo entrare. E poi, l’Alto Adige potrebbe anche calcolare sopra una semplicità ancora maggiore di molti fra i suoi lettori, e allora quel suo tale Amico gli avrebbe prestato però un buon servizio!

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Del resto, se non consta all’Amico dell’Alto Adige quello che l’autorità competente ecclesiastica ha giudicato del liberalismo (non di quello descritto da esso lui, s’intende), questo conta ben poco! Misericordia di Dio, quante cose, da quel che si vede, non constano a quel dabben uomo! ed anche a molti, come pare, de’ suoi amici!

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Se però volesse sapere davvero che cosa abbia giudicato la competente autorità ecclesiastica intorno al liberalismo, noi siamo pronti a dargliene un saggio.

Pio IX ha formalmente e solennemente condannate nel suo Sillabo, ad esempio, le seguenti dottrine, che entrano nella essenza del moderno liberalismo:

“Spetta alla civile potestà il definire quali sieno i diritti della Chiesa, o i limiti entro i quali la Chiesa possa tali diritti esercitare.” (Sill. N.o 9).

“Lo Stato è fonte ed origine di ogni diritto, o lo Stato gode di un diritto che non è circoscritto da nessun limite.” (N.o 39).

“Nel conllitto fra leggi delle potestà (Stato e Chiesa) prevale il diritto dello Stato.”

“Tutto il governo delle scuole pubbliche, nelle quali viene istruita la cristiana gioventù, tranne sotto qualche rispetto i seminari vescovili, può e deve attribuirsi all’autorità civile (allo Stato), o in tal modo attribuirsi allo Stato, da non riconoscere a nessun’ altra autorità (p. e. alla Chiesa e alla famiglia. N. d. R.) nessun diritto di immischiarsi nella disciplina delle scuole, nel regime degli studi, nel conferimento dei gradi e nella scelta o approvazione dei maestri.” (Numero 45.)

“La Chiesa deve separarsi dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.”

“E’ falso che la civile libertà di tutti i culti e la piena facoltà a tutti concessa di manifestare in pubblico ogni opinione ed ogni pensiero conduca a corrompere più facilmente i costumi e gli animi de’ popoli e a propagare la peste dell’indifferentismo.” (N.o 79).

Ecco alcune fra le dottrine condannate dalla competente autorità ecclesiastica che è il Papa, le quali formano l’essenza del moderno liberalismo, e che in pratica furono e vengono più o meno sostenute dalle votazioni dei deputati liberali anche nel Parlamento di Vienna.

Non parliamo poi delle teorie, delle pretese e delle vessazioni che il liberalismo esercitò ed esercita per altri punti, come p. e. nella guerra contro gli ordini religiosi, nella legislazione matrimoniale, e contro il libero esercizio dell’autorità episcopale, cose tutte che si veggono praticate in tutti quegli Stati nei corpi legislativi dei quali ha preso dominio il liberalismo moderno.

Ecco, caro il sig. Amico dall’Alto Adige di che si tratta. Ma di tutte queste dottrine capitali dell’odierno liberalismo, e delle proteste, e dei giudizii, e delle condanne portatevi contro dai Papja voi non consta!

E perchè non consta a voi non esiste nulla di tutto questo!! E non si tratta di altro che di

forme costituzionali di governo!!!

E con tutta questa più che meravigliosa ignoranza, osate parlare dell’ignoranza altrui? E osate proporre, per escludere il prete e il conservatore dall’ufficio di deputato, che venga fatta una legge la quale sottoponga “ad apposito esame la scienza e perizia di chi aspira ad essere eletto intorno agli oggetti che nelle Diete e nei Parlamenti si deliberano e si risolvono?” Oh! venisse pure questa legge!

Quel vostro non mi consta, col quale credete di aver soppresso una serie di verità e di fatti, che ormai sono noti a tutto un mondo, farà fare una bellissima figura alla scienza vostra e de’ vostri amici!

Lettori del Popolo e lettori comuni del Popolo e dell’Alto Adige: l’articolo di quel tale Amico sarebbe lungo ancora! Ma se sapeste che fatica improba è questa di trattare con gente, a cui consta sì poco della storia passata, recente e attuale; a cui consta si poco del vero fondo della attuale questione! Oh lasciate far punto qui all’estensore di questo articolo! Egli ne ha piene le tasche alla lettera!

E’ vero che quelli del non mi consta, la pretendono ora a reggitori esclusivi del Trentino, ma se un tale dei tali potè esclamare: quam parva sapientia regitur mundus pare che ne basti ancora di meno per reggere il Trentino!

Soggetto produttore:“Il Popolo Trentino”, n. 43, n. 44, n. 46, n. 48, n. 49, n. 50, n. 51, n. 55, n. 60, n. 61, n. 62, n. 63, n. 64, n. 67, n. 68, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72, n. 74 (1889) e n. 24 (1891)
Data:26/03/1889, 28/03/1889, 02/04/1889, 06/04/1889, 09/04/1889, 11/04/1889, 13/04/1889, 23/04/1889, 04/04/1889, 04/05/1889, 07/05/1889, 09/05/1889, 11/05/1889, 14/05/1889, 21/05/1889, 23/05/1889, 25/05/1889, 28/05/1889, 01/06/1889, 04/06/1889, 08/06/1889, 28/01/1891
Pseudonimo:
Descrizione:Opera in forma di dialogo in cui viene propagandato e spiegato il metodo democratico ai contadini nei loro diritti di elettori politici, sia per eleggere i deputati per la Dieta Provinciale che per il Consiglio dell’Impero. L’opera viene attribuita a Guetti poiché in una lettera autografa, inviata a don Graziano Flabbi, custodita presso l’Archivio Diocesano di Trento don Lorenzo afferma: “le povere mie chiacchere elettorali, stampate in appendice al defunto Popolo Trentino non sono cosa da Voce Cattolica perché non potrebbero passare tali e quali”.

Collegamenti esterni: Link per consultare la trascrizione della lettera citata, di Guetti a don Graziano Flabbi