1. “Punto I”: comunicazioni della Presidenza
  2. “Punto VI”: eventuali proposte (*)

I Punto. Comunicazioni della Presidenza

[..]

Il Presidente partecipa quindi che in seguito ai gravi danni causati dagli orsi in questi ultimi anni, segnatamente nell’anno decorso e nel corrente, questo Consiglio inalzò rapporto all’i. r. Ministero d’agricoltura invocando quei provvedimenti che valgono a liberare il paese dalla fiera che va facendosi sempre più infesta.

Comunica che la Giunta provinciale rimise a questo Consiglio per parere una istanza della Banca cooperativa di Riva tendente ad ottenere un premio di f. 100 allo scopo di sopperire alle spese d’impianto di una filiale che essa, in seguito, a domanda di un comitato promotore, ha deliberato di aprire al Ponte delle Arche, ed in pari tempo ricercò di farle noto se nel territorio di questa Sezione del Consiglio provinciale d’agricoltura sieno stati fatti tentativi per l’istituzione di società secondo il sistema di Raiffeisen e se un’azione in proposito sia priva d’ogni prospettiva; – dice che venne pregata la Presidenza del Consorzio agrario di S. Croce di riferire in merito ed invita il M. R. don Guetti a pronunciarsi.

     Don Guetti osserva che più volte vennero fatti qua e là dei tentativi per costituire nelle vostre valli società secondo il sistema Raiffeisen; che egli stesso tentò ripetutamente di realizzarle, ma sempre fin qui con esito negativo e ciò in primo luogo per la novità della cosa, specialmente per la garanzia illimitata cui devono assoggettarsi i soci, e secondariamente per gli Statuti troppo complicati, si che non possono così facilmente essere bene intesi dal popolo. – Dice di essere persuasissimo della possibilità di costituire in avvenire delle Casse Raiffeisen nel Trentino tanto più che ora in ogni distretto sono costituite le banche popolari cooperative, le quali aprono la via a quelle Raiffeisen.

     Conchiude quindi col proporre di adoperarsi presso la Giunta provinciale affinché per ora il sussidio di f. 200 stanziato dalla Dieta per ogni Società Raiffeisen sia dato in questa parte della provincia alle Società filiali cooperative, sia banche sia società di proviste, smercio e consumo, e quindi in ispecie alla filiale di Riva che venne già istituita al Ponte delle Arche.

     Conchiuso accetta la proposta del M. R. Don Guetti.


VI Punto. Eventuali proposte.

     Il Presidente espone che in esecuzione al conchiuso preso dall’Adunanza di Sezione dei 27 u.s. marzo circa l’opportuna modificazione della legge provinciale 1 febbraio 1876 concernente la tenuta di tori da razza, ha fatto elaborare da persona competente un relativo progetto; che siccome però era incerto se l’avrebbe potuto avere pronto per la pertrattazione nell’odierna seduta non ne fece cenno nell’ordine del giorno; dice che essendo stato possibile però di averlo in tempo, al fine di poterlo presentare alla prossima sessione dietale, prega la Giunta di volerlo sottoporre a disamina e discussione.

     Invita quindi il M. R. d. Guetti a dar relazione in proposito.

     Don Guetti dà lettura, motivandole, delle seguenti modificazioni che venne ritenuto opportuno di introdurre nella succitata legge.

     § 1. La cura per l’esistenza del numero occorrente di idonei tori da razza, non meno che la sorveglianza sul loro impiego incombono di conformità alle determinazioni della presente legge al Capo-Comune pel circondario del Comune rispettivo.

     § 2. invariato.

     § 3. La destinazione delle località pei tori da razza che giusta il § 2 sono da tenersi in un comune, segue a misura del bisogno con riflesso alle condizioni locali, da parte del Capo-Comune, il quale ha anche il dovere di portare a pubblica conoscenza, nel modo consueto le località destinate pel tenimento dei tori da razza.

     § 4. invariato.

     § 5. A chiunque nel Comune resta libero di tenere tori da razza e di adoperarli per le proprie vacche, senza sottostare alle prescrizioni portate alla presente legge; all’incontro detentori di tori comunali e privati, non possono adoperare i loro tori per coprire vacche e giovenche di altri possessori senza speciale autorizzazione da parte della commissione di licenza.

     § 6. invariato.

     § 7. d.

     § 8. Licenze alla monta possono venir accordate soltanto per tori di robusta e regolare costituzione fisica, sani, di razza pura, e dell’età di almeno 14 mesi compiuti o che vanno a compiersi prima dell’aprirsi della prossima stagione di monta.

     § 9. Tori non licenziati non possono essere impiegati alla monta di vacche e giovenche di altri possessori.

     § 10. invariato.

     § 11. Per ogni distretto giudiziario viene istituita una Commissione di licenza, che funge per 3 anni e si compone di 3 membri, di cui uno viene nominato dall’autorità politica, l’altro dai Capi-Comune del rispettivo distretto ed il terzo dal rispettivo Consorzio agrario distrettuale.

     Non esistendo in qualche distretto un consorzio agrario, la nomina del terzo membro della Commissione di licenza, spetta alla rispettiva Sezione del Consiglio agrario provinciale.

     Per ogni membro della Commissione è da eleggersi sotto le stesse norme, un membro sostituto. La Commissione elegge il preside dal proprio seno.

     Una istruzione di servizio speciale da rilasciarsi dall’i. r. Luogotenenza, regola le funzioni ufficiose della Commissione di licenza.

     § 12. La Commissione oltre alla licenza dei tori da monta deve invigilare acchè ogni Capo-Comune del distretto rispettivo osservi le prescrizioni del § 1 di questa legge e che non vengano mai impiegati tori non licenziati per la monta di vacche o giovenche che non appartengono al detentore del toro. Eventuali contravvenzioni al § 1 di questa legge sono da denunciarsi dalla Commissione di licenza alla rispettiva autorità politica distrettuale, che procederà a norma di legge.

     § 13. Sulla idoneità d’un toro decide la commissione di licenza a pluralità di voti; essa rilascia al proprietario dei tori ritenuti idonei pella monta un certificato di licenza, conforme al formulare A, valevole per un anno.

     § 14. Chi impiega un toro non licenziato per la monta di vacche o giovenche di altri possessori, sia verso compenso o gratuitamente, viene punito con una multa di 5 ai 20 f. ovvero con corrispondente arresto.

     § 15. La visita dei tori comunali e di quelli privati, che giusta il § 5 devono venir licenziati, deve aver luogo da parte della commissione almeno due mesi prima del principio della stagione di monta, al più tardi entro il mese di novembre d’ogni anno nel luogo o luoghi a ciò destinati nel rispettivo distretto.

     I giorni e luoghi della visita vengono destinati d’anno in anno dalla Autorità politica distrettuale d’accordo colle commissioni di licenza, e notificate ai relativi Capi-Comuni in tempo utile, cioè almeno 14 giorni prima, perché li portino a notizia degli interessati.

     L’Autorità politica può accordare anche visite anticipate e posticipate qualora le parti che le chiedono, assumano le relative spese commissionali.

     § 16. Ogni commissione deve assumere un protocollo, conforme al formulario B. sul risultato delle visite eseguite e presentarlo all’i. r. Capitanato distrettuale con una relazione sui rilievi fatti.

     Gl’i. r. Capitanati distrett. sulla base delle relazioni e dei protocolli ricevuti dalle commissioni di licenza, hanno da approntare un prospetto pel rispettivo distretto, il quale va presentato entro l’anno solare all’i. r. Luogotenenza, che a sua volta ha da provedere all’approntamento di un prospetto per tutta la provincia del quale vengono rimesse copie

a. all’i. r. Ministero d’agricoltura
b. alla Giunta provinciale e
c. alle due Sezioni del Consiglio provinciale d’agricoltura.

§ 17. Contro la decisione della Commissione di licenza in merito alla idoneità di un toro alla propagazione, non sono ammessi ricorsi.

§ 18. Ogni possessore di un toro soggetto alla visita è obbligato di presentare dietro richiesta del Capo Comune o ai membri della commissione in ogni tempo il toro licenziato e la cedola di licenza.

§ 19. I mezzi necessari pel comprimento delle spese causate dalla commissione vengono accordati dalla Provincia ed assegnati alle rispettive Sezioni del Consiglio provinciale d’agricoltura come sovvenzioni provinciali per promuovere l’allevamento del bestiame bovino.

§ 20. Contravvenzioni a questa legge in quanto per le stesse non sia già disposto al § 14, sono da punirsi con multa da 1 fino a 15 f.

§ 21. In casi di contravvenzioni a questa legge, l’autorità politica dispone i rilievi e pronuncia la sentenza di pena in prima istanza.

Ricorsi contro tale sentenza vanno alla i. r. Luogotenenza e in terza istanza all’i. r. Ministero dell’interno, per il che valgono le prescrizioni in uso.

Le multe previste ai § 11 e 20 di questa legge vanno a favore del fondo provinciale.

§ 22. Questa legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

§ 23. Della esenzione di questa legge sono incaricati ecc.

Dopo lunga discussione,

Conchiuso: la Giunta approva la proposta modificazione coll’aggiunta però al § 1, che il Capo-Comune possa delegare sotto propria responsabilità altra persona speciale.

Soggetto produttore:Bollettino C.P.A., anno 1890, 2 ottobre, p. 284 e pp. 291-292
Data:02/10/1890
Pseudonimo:
Descrizione:(*) Si tratta di relazioni di don Guetti contenute internamente al verbale della sessione pubblicato sul Bollettino. La prima riguarda le possibilità di costituire Casse Rurali Raiffeisen in Trentino e le richieste di sussidio alla Giunta Provinciale; la seconda riguarda le modifiche alla legge provinciale sui tori da razza.