Come abbiamo promesso nell’ultimo numero annunciando la costituzione del relativo Comitato Diocesano Trentino, pubblichiamo oggi lo

STATUTO

della

Società Austriaca di S. Raffaele

a protezione degli emigranti cattolici

§ 1. La Società austriaca di S. Raffaele ha lo scopo di preservare, mediante istruzione e norme direttive, gli emigranti cattolici dei regni e delle provincie rappresentate al Consiglio dell’impero dai molteplici pericoli, che li minacciano:

a) riguardo alla religione e al buon costume;

b) riguardo ai loro beni, e propriamente dal momento che hanno presa la deliberazione di emigrare, fino al conseguimento d’un lavoro retributivo, dopo aver raggiunto la meta dell’emigrazione.

La Società non ha dunque lo scopo di promuovere l’emigrazione, ma unicamente quello di guarentire nel miglior modo possibile da eventuali intrighi coloro che hanno già preso definitivamente la risoluzione di emigrare.

§ 2. Per raggiungere questo scopo servono i seguenti mezzi:

1. Stampare e divulgare scritti che servono all’istruzione degli emigranti.

2. Stabilire nei porti toccati dagli emigranti persone degne di fiducia le quali conoscano le diverse lingue parlate nella monarchia.

3. Raccomandare gli emigranti a persone di fiducia, che si trovano alle stazioni principali del viaggio.

§ 3. I mezzi pecuniari richiesti per i diversi scopi della Società vengono ammaniti mediante contribuzioni annue dei soci, mediante doni gratuiti, donazioni, lasciti ed altri introiti.

§ 4. Alla Società possono appartenere cattolici dell’uno e dell’altro sesso, di condotta morale irreprensibile, che si obbligano all’annuo contributo di soldi cinquanta almeno.

La Direzione ha il diritto di aggregare e di escludere i soci.

§ 5. Ogni membro che appartiene alla Società almeno da un anno, ha il diritto di partecipare alle Adunanze generali della medesima, prendervi la parola, fare delle proposte e dare il suo voto nelle risoluzioni da prendersi nonché nelle elezioni.

Proposte individuali devono essere presentate in iscritto alla Direzione almeno otto giorni prima che venga convocata che venga convocata l’adunanza.

Nella sede della Società, questa fa celebrare ogni anno una santa messa nel giorno di S. Raffaele (ai 21 ottobre) per i membri della Società per gli emigranti.

§ 6. Ogni socio si obbliga

1. Di promuovere vigorosamente gli interessi della società coll’opera e colle parole.

2. Di pagare la tassa annua di almeno cinquanta soldi.

I contributi dati non si restituiscono. Membri che per due anni non pagano la loro tassa, dopo seguito reclamo, si riguardano come esclusi.

§ 7. La sede della Società è in Vienna.

La Direzione si compone di un Comitato di quindici membri (dei quali per lo meno cinque devono dimorare in Vienna o dintorni, gli altriperò per quant’è possibile, devono appartenere ai diversi regni e provincie) e di cinque sostituti. In caso che esca dal Comitato un membro, entra in suo luogo il sostituto chiamato dalla Direzione.

Il Comitato sceglie dal proprio seno un presidente, un vice presidente, e gli altri funzionari della Società.

Il presidente rappresenta la Società all’estero, convoca le riunioni generali e quelle del Comitato, ne tiene la presidenza, le dirige e le chiude.

Dispacci e notificazioni della Società abbisognano, per la validità, della sottoscrizione del presidente e di un membro del Comitato.

Il Comitato provvede all’esecuzione dei conchiusi dell’assemblea generale, all’amministrazione ed all’uso dei fondi in conformità agli scopi della Società. Dà annualmente il resoconto.

Il Comitato prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta; ad uguaglianza di voti decide il presidente. Per la validità delle deliberazioni è richiesta necessariamente la presenza di almeno sette membri del Comitato, compreso il presidente.

La Direzione viene coadiuvata da Comitati ausiliari diocesani che hanno sede in ogni Diocesi, ed i cui membri vengono nominati dalla Direzione centrale d’intelligenza coi Vescovi.

§ 8. La Società convoca annualmente per quant’è possibile nella festa di S. Raffaele (21 ottobre) una riunione generale, la quale verrà annunciata dalla pubblica stampa almeno quindici giorni prima.

All’Assemblea generale sono riservati in special modo le seguenti attribuzioni:

a) l’elezione del Comitato e dei sostituti. I quindici membri del Comitato, come anche i sostituti, vengono eletti per tre anni, in guisa però che ogni anno escano cinque membri, che vengono designati a sorte. La sortita degli ultimi vien fatta durante la riunione generale, a cui seguono poi le nuove elezioni per il completamento del Comitato, nelle quali i sortiti potranno venir rieletti per il resto della sua durata in funzione;

b) la nomina di due revisori, per controllare l’annuo resoconto;

c) l’approvazione del rapporto e resoconto di ogni anno;

d) la riformazione degli statuti;

e) l’eventuale cambiamento dell’annuo contributo;

f) lo scioglimento della Società.

L’Assemblea generale prende le sue risoluzioni a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di bisogno possono venire convocate assemblee generali straordinarie.

Queste verranno preannunciate almeno quindici giorni prima a mezzo della pubblica stampa.

L’ammissione di ospiti alle riunioni generali è riservata alla Direzione.

§ 9. In controversie di rapporti sorgenti nella Società, decide un arbitrato. Ognuna delle parti contendenti nomina fra i membri due giudici. Questi quattro scelgono un quinto a presidente. Se questi non possono convenire circa la persona del presidente, ne nomina uno il presidente della Società. Il giudizio degli arbitri è in obbligo di pronunciare sentenza entro quindici giorni, incominciando dal giorno della sua nomina, contro la quale sentenza non è ammesso alcun appello.

§ 10. Nel caso in cui venga sciolta la Società, l’ultima assemblea generale ha da decidere relativamente all’uso dei beni della Società ancora esistenti; tuttavia questi non potranno venir devoluti che a scopi di beneficenza cattolici.

§ 11. I compilatori di questi statuti fondano come primi membri la Società e scelgono il Comitato, il quale tuttavia si mantiene in carica solo fino alla prima assemblea generale.

N.° 28437.

Si approva la Società in base al contenuto dei presenti statuti.

            Vienna, 13 maggio 1890

                                                                                  KIELMANNSEGG

                                                                                  i. r. Luogotenente.

Soggetto produttore:“Il Popolo Trentino”, n. 15
Data:07/02/1891
Pseudonimo:
Descrizione:Lo statuto fu studiato e presumibilmente redatto da don Guetti quale presidente effettivo del Comitato Diocesano Trentino della Società austriaca di S. Raffaele a protezione degli emigranti cattolici.