Finalmente possiamo salutare la legale costituzione di questa novella società, che sorse per iniziativa di quel Consorzio agrario distrettuale dopo lunga preparazione, e che a nostro modo di vedere è chiamata a portare ubertosi frutti tra quei agricoltori.

            Dall’esame dello Statuto che qui sotto riportiamo, il lettore tosto intenderà lo scopo di questa società, che si concentra in questo: di comperare il necessario alla vita con minor spesa possibile, e vendere il proprio con maggior lucro che si possa. Non ci consta che nel nostro paese sianvi fra il ceto agricolo istituzioni come questa, e quindi ci è di piacere di dare il benvenuto alla novella società, facendo vivissimi voti che in ogni vallata fra i nostri contadini si istituiscano questi modi indipendenti di cooperazione quali vediamo altrove e specialmente in Lombardia e nel Piemonte fiorire numerosi e portare vantaggi assai sensibili.

            Oltre l’utile materiale che sarà per arrecare il magazzino cooperativo della società, evvi quello morale; giacchè i soci nella loro solidarietà più davvicino imparano a conoscersi, a valutare il valore del credito personale, ad economizzare sulla spesa di consumo, e sulla rendita dello smercio; coi frequenti ritrovi nella sala delle riunioni con più facilità trovano modo di comunicarsi a vicenda le proprie idee e vedute sull’azienda agricola e domestica, e finiranno a capire con bella pratica i miracoli che san fare quelle parole: l’unione fa la forza.

            Non dubitiamo punto che anche le autorità provinciali e governiali faranno buon viso a simili istituzioni nate tra il popolo, che anzi vorranno aiutarle e sostenerle efficacemente, perché in questo modo riuscirà facilitato quel benessere nella classe dei nostri agricoltori tanto desiderato dal nostro Augusto Monarca, il quale ne fece speciale raccomandazione nell’ultimo discorso del trono alle camere della Cisleitana.

            Nel mentre adunque mandiamo i più felici auguri alla novella società, ed il più ampio applauso al Consorzio Agrario Distr. di S. Croce che ne fu l’iniziatore, facciamo voti che altri molti ne imitino il salutare esempio.

STATUTO

della società cooperativa rurale per l’acquisto e smercio di generi di prima e più comune necessità, scorte agrarie, prodotti agricoli e sericoli, e di frutticoltura a garanzia limitata.

ART.° I. SCOPO

            § 1. I sottoscritti costituiscono col presente una società cooperativa di acquisto e smercio di generi registrata a garanzia limitata, ed a tempo indeterminato.

            § 2. La società ha lo scopo di somministrare ai propri soci, per mezzo di acquisto per conto comune con propri magazzini, i generi di prima e più comune necessità, come pure scorte agrarie, nonché quegli articoli che il Consiglio Direttivo giudicherà più utili in qualità e quantità richiesta dal bisogno dei propri soci, e così pure lo smerciare cumulativamente i prodotti agricoli sericoli, e di frutticoltura, ed altri generi che si riterrà utile a favore dei propri soci, procurando loro migliori vantaggi di comodità, utilità e risparmi.

ART.° II: SEDE E DENOMINAZIONE

            § 3. La Società ha la sua sede in Santa Croce Distretto di Stenico, e si denominerà:

            Consorzio registrato di Santa Croce con garanzia limitata per acquisto e smercio di generi.

            § 4. La Società sarà iscritta nei Registri a garanzia limitata, e sarà costituita quando conti almeno trenta soci.

ART.° III. ASSUNZIONE NELLA SOCIETÁ.

            § 5. Possono formar parte della società soltanto persone giuridiche, cioè capaci ad obbligarsi, e che abitino nel raggio di attività del Consorzio agrario distrettuale di Santa Croce, e che prima della formale costituzione della società ne prendano parte colla propria firma. Possono far parte del Consorzio anche corpi morali a mezzo dei loro legali rappresentanti. Persone che vogliono far parte della società dopo seguita la sua costituzione devono fare analoga domanda in iscritto alla Direzione, od a voce in sede ufficiosa, la quale decide sulla medesima accettando inappellabilmente il chiedente, senza indicare i motivi della deliberazione.

ART.° IV. FONDO SOCIALE.

            § 6. Il capitale sociale di fondazione è formato mediante quote di compartecipazione di f.ni 5 l’una. Ogni socio deve partecipare a questo capitale con una o più quote.

            § 7. All’atto del pagamento delle quote il socio riceverà in calce alla copia del presente statuto un certificato di compartecipazione al proprio nome denotando il numero delle quote contribuite, sottoscritto dal Presidente e da un consigliere della Direzione, e segnato col timbro della società.

            § 8. Sull’importo delle quote di partecipazione non viene corrisposto interesse o dividendo.

ART.° V. ORGANI SOCIALI.

            § 9. Sono organi sociali:

            a. Le Adunanze generali.

            b. La Direzione della Società.

            c. La Commissione di sorveglianza.

ART.° VI. ADUNANZA GENERALE.

            § 10. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

            § 11. Le ordinarie devono convocarsi dalla Direzione annualmente entro i due mesi seguenti alla chiusa dell’anno amministrativo.

            § 12. Le straordinarie possono convocarsi ogni volta che la Direzione lo crederà necessario o sono richieste dal Consiglio di sorveglianza, od almeno da una quarta parte dei soci che ne fanno domanda in iscritto portando l’ordine del giorno da pertrattarsi.

            § 13. I soci devono essere avvisati della convocazione dell’adunanza otto giorni prima mediante circolare, ove sieno indicati il giorno, l’ora ed il luogo della sessione, e gli oggetti da pertrattarsi.

            § 14. L’ordine del giorno verrà fissato dalla Direzione; in esso devono essere scritte anche quelle proposte che giungessero in tempo e fossero presentate da cinque soci almeno.

            § 15. Alle adunanze generali hanno diritto di intervenire tutti i soci. Quelli che fossero impediti di intervenire in persona, possono farsi rappresentare da altro socio con regolare procura.

            Nessun socio può rappresentare più di due altri membri della società.

            § 16. Pella validità delle deliberazioni dell’assemblea generale è richiesta la contemporanea presenza di almeno la quarta parte dei soci, e la maggioranza assoluta di voti.

            § 17. Se in seguito alla prima convocazione di un’adunanza generale non interviene alla sessione almeno la quarta parte dei soci, la Direzione deve convocarne un’altra entro quindici giorni, nella quale sono validi i conchiusi qualunque fosse il numero dei soci comparsi.

            § 18. Venendo in discussione qualunque mutamento o forma di statuto, o la erezione di altri magazzini sociali nel raggio consorziale, come pure l’aumento o la riduzione delle quote di compartecipazione, l’esclusione di soci, o lo scioglimento della società, nell’assemblea devono esser presenti in persona o mediante procuratore almeno due terzi dei soci, e la deliberazione sarà valida soltanto quando ottenga il voto di tre quarti dei comparsi.

            § 19. A parità di voti deciderà quello del Presidente; le votazioni si faranno per alzata e seduta, e deliberandolo la assemblea, anche per appello nominale.

            Le elezioni od altro che vorrà l’assemblea saranno fatte mediante schede segrete.

            § 20. I conchiusi presi validamente da adunanze generali sono obbligatori anche pei soci non comparsi, e non rappresentati nella stessa.

            § 21. Sulle discussioni o deliberazioni d’adunanza sarà tenuto un protocollo da firmarsi dal Presidente, e da due soci verificatori.

ART.° VII. FACOLTÁ RISERVATE ALLE ADUNANZE GENERALI.

            § 22. Sono riservate alle adunanze generali le decisioni sui seguenti oggetti:

            a. l’approvazione, la riforma, la mutazione ed il completamento dello statuto.

            b. l’appprovazione del regolamento interno pel magazzino, o pello smercio, ed eventualmente la fondazione di magazzini figliali nel raggio consorziale per più comodità dei soci.

            c. l’elezione del Presidente e dei Consiglieri, di due membri della Commissione di sorveglianza, di due provveditori e del magazziniere.

            d. la determinazione del relativo importo massimo pel quale possa validamente venire obbligata la società.

            e. l’approvazione dei prestiti superiori contemplati nel capoverso antecedente, e degli investimenti del danaro sociale.

            f. la determinazione delle somme da pagarsi al fondo di riserva.

            g. la fissazione della maniera o modo ne’ quali i singoli soci devono o possono partecipare alle operazioni sociali, ed all’acquisto dei generi somministrati dai magazzini sociali.

            h. la proporzione degli acconti che la Direzione è autorizzata a pagare ai soci per i generi somministrati alla società.

            i. le rate, e le epoche nelle quali sieno da eventualmente pagarsi le quote di compartecipazione.

            j. l’ammontare delle tasse di buon ingresso dei nuovi soci, e l’epoca del relativo pagamento.

            l. la determinazione degli utili netti che va devoluta al fondo di riserva.

            m. la punizione e la esclusione di soci che agissero contro i patti sociali, ed a danno della società.

            n. la liquidazione dei conti, dei bilanci, della gestione sociale, e la relativa assolutoria.

            o. lo scioglimento della società.

ART.° VIII. LA DIREZIONE.

            § 23. La Direzione è composta d’un Presidente, d’un Vicepresidente, e di altri cinque membri che vengono eletti dall’adunanza generale dei soci a maggioranza assoluta con votazione piena al primo e secondo esperimento, e votazione ristretta al III° ed a parità di voti infine decide la sorte.

            La prima Direzione della Società, come pure la sua durata in carica viene precisata dal § 67.

            § 24. I membri della Direzione, come pure i loro eventuali sostituti devono venire insinuati subito dopo la nomina loro pell’iscrizione nei Registri Consorziali a scanso delle pene disciplinari previste dalla legge. A tale insinuazione va unita la loro legittimazione. I membri della Direzione sono legittimati da questi Statuti (§ 67). In tutti i casi futuri la legittimazione segue a mezzo del relativo protocollo di elezione fatto dall’adunanza generale. I membri esistenti della Direzione cessano appena compita la iscrizione nei Registri consorziali dei nuovi membri che entreranno nei loro posti, e che ricevono dai primi la consegna dei loro affari sociali.

            Venendo a mancare un membro della Direzione per morte od uscita dalla società, l’assemblea generale è chiamata ad eleggerne altri in loro sostituzione, e questi restano in carica per quel tempo pel quale durerà il servizio di coloro a cui subentrano.

            Il modo usato pella nomina della Direzione sarà eguale anche pei due membri del Consiglio di sorveglianza, e pegli altri impiegati delle Società che si ritenessero necessari nell’azienda, venendo pur essi legittimati col relativo protocollo di nomina.

            § 25. La Direzione prende le sue deliberazioni in sessioni collegiali, le quali sono valide quando oltre il Presidente vi intervenga almeno la metà dei Consiglieri.

            I conchiusi della Direzione si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di voti pari decide quello del Presidente.

            § 26 La Direzione deve:

            a. condurre la gestione sociale sotto l’osservanza delle norme dello statuto;

            b. evedere gli affari in regolari sessioni da convocarsi dal Presidente;

            c. nominare eventuali persone di servizio, e d’accordo colla Commissione di sorveglianza stabilire i relativi onorari;

            d. constatare e liquidare i danni recati dai soci alla società;

            e. ordinare le Commissioni di provvista, giusta i bisogni dei provveditori;

            f. presentare gli annui bilanci, e gli inventari e fare le opportune proposte all’assemblea generale;

            g. nei casi più opportuni invitare a sessione se crede, la Commissione di sorveglianza a prendere collegialmente le relative delibere.

ART.° IX. SEGNATURA.

            § 27. La segnatura pella società segue con ciò che alla firma della società scritta o stampata, il Presidente, oppure il suo sostituto, ed un secondo membro della Direzione aggiungono la loro sottoscrizione.

            § 28. Il timbro sociale porterà scritte le parole « Consorzio per acquisto e smercio di generi di Santa Croce. »

ART.° X. PRESIDENTE

            § 29. Il Presidente rappresenta la Società tanto in Giudizio che fuori, di fronte ad ogni Autorità, come pure a terzi. Egli firma le pubblicazioni e gli atti sociali.

            Quando però vengono contratti obblighi a carico della società, oltre la firma del Presidente occorre quella d’un altro Consigliere di Direzione, e sempre poi l’apposione del timbro sociale. Egli convoca e dirige le adunanze generali e tutte le sessioni della Direzione.

            Egli non dà il suo voto che nel caso di voti pari.

ART.° XI. COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA.

            § 30. La Commissione di sorveglianza è composta di tre membri, due di questi da nominarsi dall’assemblea generale secondo le regole segnate pella Presidenza al § 23, ed uno dalla Presidenza del Consorzio agrario distrettuale S. Croce. Questi eleggono tra loro un capo.

            § 31. Spetta alla medesima:

            a. ispezionare in ogni tempo, ed almeno una volta al mese i registri, e fare lo scontro di cassa alla presenza almeno di un membro della Direzione, il rivedere i conti, i bilanci, e gli inventari annuali;

            b. di sospendere in caso d’urgenza le delibere della Direzione ove fossero palesemente contrarie allo statuto, ed ai conchiusi dell’assemblea, convocando tosto l’assemblea generale per deliberare il da farsi in proposito;

            § 32. dare il proprio consenso affinchè la Direzione possa validamente assumere mutui, contrarre obblighi, e fare investimenti superiori a quelli stabiliti nell’assemblea generale;

            § 33. deve unirsi in sessioni ogni volta che è invitato dalla Direzione della società, e manifestare il risultato delle osservazioni da essa rilevate.

ART.° XII. PROVVEDITORI.

            § 34. Questi sono due nominati dall’assemblea generale, ed hanno la mansione di: Provvedere in conveniente quantità e qualità a tempo opportuno le derrate ordinate dalla Direzione.

            § 35. Fanno contratti a nome della società ma sotto propria responsabilità finchè non sieno accettati dalla Direzione, alla quale di volta in volta devono comunicare gli estremi.

            § 36. Possono funzionare dietro loro convenzione anche separatamente, ma sono però solidali tra loro. Ogni atto quindi fatto anche da un solo, è imputabile anche all’altro.

            § 37. Dovendo nel fare le provviste contrarre spese borsuali, queste saranno loro rifuse dalla società.

            § 38. Di qualunque merce che viene accettata dalla Direzione, devono presentare le fatture del fornitore, nelle mani del quale la Direzione farà direttamente i pagamenti.

ART.° XIII. MAGAZZINIERE

            § 39. Il magazziniere deve essere socio, e nominato dall’assemblea generale.

            § 40. Avrà un corrispondente onorario stabilito dalla Direzione in unione alla Commissione di sorveglianza.

            § 41. Esso è responsabile d’ogni danno che avvenga alla società per oggetti affidati alla sua custodia, e pei generi commessi pella distribuzione ai soci, salvo il caso di forza maggiore.

            § 42. Sta sotto l’immediata sorveglianza della direzione e commissione di sorveglianza, dalla quale riceve ordini, ed a cui deve concedere visita d’ogni cosa affidatagli.

            § 43. Deve stare in Magazzino conforme l’orario fissato dalla Direzione, e distribuire le merci appuntino giusta la tariffa affidatagli.

            § 44. Non può accettare in magazzino nessuna merce senza l’approvazione della Direzione.

            § 45. Dei generi entrati ed usciti deve tenere esatto registro, ne incasserà gli importi, e ne farà consegna alla Direzione ogni giorno al chiudere del Magazzino.

            § 46. Dovrà presentare una proporzionata cauzione, o competente e riconosciuta sigurtà.

            § 47. La Società senza esplicito e speciale permesso non lo autorizza a far credito alcuno nella distribuzione dei generi.

            § 48. È suo obbligo di tenere la pulizia e l’ordine nel Magazzino, e di conformarsi in tutto al regolamento sociale.

ART.° XIV. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI.

            § 49. I soci hanno diritto:

            a. di partecipare alle operazioni della società nella misura e nel modo stabilito dall’assemblea generale;

            b. di partecipare agli utili netti dell’azienda sociale in proporzione al valore dei generi somministrati da loro alla società, e secondo le norme stabilite dall’adunanza generale e dal regolamento interno;

            c. di servirsi esclusivamente per sé e pelle loro famiglie delle vettovaglie somministrate dal magazzino sociale alla tariffa prescritta e ciò personalmente, o per mezzo di persone della loro famiglia, e per nessun altro;

            d. di intervenire alle adunanze generali, e di dare il voto in proporzione delle quote di partecipazione.

            Il possesso di 1 a 5 quote dà il diritto ad un voto, e così di seguito in proporzione.

            e. se un socio è assente dalla propria famiglia, i suoi famigliari hanno diritto egualmente di farne le provviste giusta il capoverso c. quando ne sia avvertita la Direzione della assenza.

            § 50. I soci sono obbligati:

            a. di versare l’importo delle quote di compartecipazione, e delle tasse di buon ingresso a tempo e modo stabilito dall’assemblea generale;

            b. di garantire solidalmente per tutti gli obblighi sociali validamente sussistenti cogli importi delle quote di compartecipazione da ciascuno sottoscritte, ed oltre a questo con altro importo decuplo allo stesso;

            c. di assoggettarsi a tutte le disposizioni dello statuto, alle decisioni dell’adunanza generale, ai conchiusi della Direzione, ed al regolamento interno;

            d. di provvedere presso il magazzino sociale le derrate e i generi occorrenti solo per sé e la famiglia e non per altri; contravvenendo a questo disposto, dovrà sottostare alla pena comminata d’essere sospeso a sei mesi dai benefici sociali, ed ancora ad altre molestie che potesse avere la società per tale deviazione;

            e. di fornire alla società le frutta, bozzoli ed altre eventuali produzioni ricavate dalla loro azienda rurale, nei modi e nella forma stabilite dal regolamento interno.

            § 51. Soci che entreranno nella società dopo la sua formale costituzione, devono versare anche la tassa di buon ingresso nella misura determinata dall’adunanza generale.

            § 52. I soci che non avessero ad uniformarsi alle norme dello statuto, e del regolamento interno e quelli che danneggiassero la società, dovranno essere chiamati all’ordine dall’assemblea e condannati dalla Direzione alla rifusione dei danni recati e che essa potrà liquidare. Oltre questo ad una multa a profitto del fondo di riserva, ed in casi d’urgenza e di recidiva, può essere deliberata la loro esclusione dalla società.

ART.° XV. RESA DI CONTO

            § 53. Alla fine dell’anno amministrativo devono venir chiuse tutte le partite, assunto l’inventario della sostanza sociale, munito di tutti gli allegati, e con una esposizione dello stato dell’azienda.

            Il bilancio si deve compilare giusta i principi d’uso mercantile, e in uno specchio sommario deve contenersi:

            I. Facoltà della società (attivo)

            a. Lo stato di cassa in danari contanti, ed in generi giusta il listino del giorno.

            b. Crediti eventuali.

            c. Il valore dei mobili (fine anno).

            d. Il valore degli immobili eventuale.

            II. Debiti sociali (passivo)

            a. I debiti delle varie specie senza riguardo a scadenze.

            b. Quote pagate dai soci.

            c. Capitale sociale.

            Il sopravanzo dell’attivo al passivo costituisce il guadagno netto, e quello del passivo all’attivo la perdita.

            § 54. La resa di conto ed il bilancio saranno esaminati dalla commissione di sorveglianza, e saranno esposti dopo ciò per otto giorni all’ispezione dei soci colle osservazioni eventuali della commissione di sorveglianza, passare poscia all’assemblea generale pella finale liquidazione ed assolutoria.

ART.° XVI. FONDO DI RISERVA.

            § 55. Mediante una parte proporzionata degli utili depurati stabilita dall’assemblea generale, mediante le tasse di buon ingresso e mediante le eventuali multe inflitte ai soci viene formato un fondo di riserva per coprire spese imprevedute, per compera di oggetti, macchine, attrezzi ed accessori, e per far fronte a perdite eventuali. Questo fondo dovrà essere collocato a frutto, presso altri fondi pubblici.

ART.° XVII. USCITA DALLA SOCIETÁ

            § 56. Ogni socio può ritirarsi dalla società col fine di ciascun anno amministrativo, dando alla Direzione analoga disdetta in iscritto sei mesi prima dello spirare del medesimo.

            La direzione deve accusare ricevuta in iscritto della fatta rinuncia.

            § 57. Il socio che si ritira resta però sempre garante delle obbligazioni contratte dalla società fino all’uscita (contemplata nel §50 lett. b.) per un anno dopo l’espiro di quello nel quale è abbandonata la società.

            § 58. Solo dopo questo tempo avrà luogo la rifusione delle quote di partecipazione.

            § 59. I diritti del socio si estinguono:

            a. quando egli perde i diritti civili;

            b. quando venga condannato per reati derivanti per avidità di lucro;

            c. quando segue la di lui morte;

            § 60. Al fondo di riserva non hanno diritto alcuno quei soci che si ritirano dalla società, e quelli che ne venissero esclusi, o che perdessero il diritto di appartenervi giusta il tenore dei §§ soprasegnati.

            § 61. Nel caso di morte di ciascun socio i diritti e gli obblighi passano però per diritto agli eredi e successori che vanno al possesso degli stabili del defunto, e pei quali esso entrò in società.

ART.° XVIII. ISCRIZIONE DELLA SOCIETÁ NEI REGISTRI CONSORZIALI.

            § 62. La iscrizione della società nei competenti Registri Consorziali avrà luogo dietro domanda della Direzione eletta pel primo anno amministrativo ed indicata al § 67.

ART.° XIX. PUBBLICAZIONI.

            § 63. Le eventuali pubblicazioni, avvisi della società si faranno nel giornale – La Gazzetta Ufficiale – Il Popolo Trentino – e nel Bollettino del Consiglio Provinciale d’agricoltura Sezione di Trento, e con placati nei rispettivi locali del Magazzino.

ART.° XX. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÁ.

            § 64. Lo scioglimento della società può venire deliberato solamente dall’adunanza generale, e quando sieno adempite tutte le forme volute dalla legge 9 aprile 1873 N.° 70.

            § 65. Nel caso che la società venga sciolta, l’adunanza generale affiderà a chi crederà conveniente la liquidazione del patrimonio sociale, e ne determinerà la ripartizione o l’uso.

ART.° XXI.

            § 66. In tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni della legge 9 aprile 1870 N.° 70.

            § 67. I membri della prima Presidenza sono i seguenti:

            Bleggi Claudio possidente di Tignerone Presidente.

            Bleggi Luigi possidente di Sesto Vice Presidente.

            Membri: Serafini Giuseppe possidente di Duvredo – Onorati Domenico possidente di Bono – Martini Luigi possidente di S. Croce – Frerotti Antonio possidente di Madice – Speranza Daniele possidente di Duvredo.

            Giusta il § 24 art.° VIII sono obbligati tantosto ad insinuarsi per conseguire la registrazione del Consorzio presso l’i. r. Tribunale Circolare di Rovereto, conforme alle prescrizioni di legge.

            I membri sopranominati della prima Presidenza durano in carica fino ai 31 Dicembre 1891 novantauno, epoca che segnerà anche per l’avvenire la fine dell’anno amministrativo del primo esercizio.

            § 68. La nomina delle future Direzioni sarà fatta almeno un mese prima della fine dell’anno amministrativo, il quale terminerà sempre coll’anno solare.

            § 69. Spetterà all’adunanza generale di approvare un regolamento interno, il quale, giusta il tenore del presente statuto, segnerà le regole pel buon andamento degli affari sociali.

La Presidenza:

            Bleggi Claudio – Bleggi Luigi – Onorati Domenico – Martini Luigi – Frerotti Antonio – Serafini Giuseppe – Speranza Daniele.

Bollo

da

Fior. 4

            Dichiaro autentiche le suesposte firme di Bleggi Claudio, Bleggi Luigi, Onorati Domenico, Martini Luigi, Frerotti Antonio, Serafini Giuseppe, Speranza Daniele, firme che furono vergate alla mia presenza quale delegato giudiziale.

            Spiazzo, 25 marzo 1891

(L.S.)

VILLI I.R. Agg.

N.° 727 Civil.

            Registrato oggidì al N.° 3 nel libro dei Consorzii industriali ed economici.

Dall’i. r. Tribunale Circolare

quale Senato di Commercio

Rovereto, 2 aprile 1891

(L.S.)

BONVICINI

Attestato di compartecipazione.

Il Signor ……………………………………….……………………………………………….

venne oggidì accettato a socio di questa Società cooperativa di acquisto e smercio ed ha pagato la quota di compartecipazione di fior. ………………………… e per sua giustificazione gli si rilascia il presente attestato in calce allo Statuto Sociale.

            S. Croce …………… 189 .

Il Consigliere

………………………

Il Presidente

……………………

Soggetto produttore:“Bollettino C.P.A.”, anno 1891, aprile, pp. 73-79
Data:04/1891
Pseudonimo:
Descrizione:Tale statuto rappresenta la pietra miliare del movimento cooperativo trentino e fu studiato a lungo da Guetti a da una commissione interna al Consiglio Provinciale d’agricoltura sezione di Trento. Un altro statuto modello molto simile al presente fu pubblicato da Guetti sul giornale “La Famiglia Cristiana” in data 18 novembre, 21 novembre, 23 novembre e 25 novembre 1892.