Punto VII: discussione sul parere chiesto dalla Giunta provinciale relativamente alla necessità ed alla opportunità di modificare qualche disposizione dell’ordinanza luogotenenziale 24 febbraio 1855 N. 7 Boll. prov. in punto al pascolo con capre.

          Il referente D. Guetti espone: Con foglio dell’Ecc. Giunta provinciale dei 13 febbraio 1891 N. 12773 ex 1890 in seguito ad una petizione del Comune di Bolentina e di molti altri, e dietro conchiuso distale analogo, veniva ricercata questa Sezione del Consiglio d’Agricoltura, di dare un parere su adatti cambiamenti da farsi all’Ordinanza luogotenenziale dei 24 febb. 1885 N. 7 riferentesi al pascolo delle capre e pecore.

          In ubbidienza a ciò, questo Consiglio si rivolgeva a tutti i ConsorziiAgrariii del proprio circondario con nota dei 28 febb. 1891 N. 639, ricercandoli di occuparsi della cosa con serietà e di favorirgli una dettagliata relazione all’appoggio dei rilievi che saranno da fare.

          In questo frattempo aveva luogo qui in Trento l’adunata di Sezione di questo Consiglio ed in questa occasione trovandosi uniti quasi tutti i delegati dei nostri Consorzii Agrarii, venne fatta interpellanza su questo importantissimo argomento, e dopo seria e calorosa pertrattazione l’assemblea faceva suoi i voti del referente alla pastorizia con questo conchiuso: che venga modificata l’Ordinanza 24 febb. 1855 che trova la base nella legge forestale nel 1839, nonchèsieno modificate le susseguenti disposizioni luogotenenziali 24 nov. 1877 N. 18272 e 13 febb. 1883 e che queste modificazioni si versino sulla proibizione del pascolo carpino solo in luoghi pericolosi pei passeggeri e nei tagli a fratta recenti e di tenera vegetazione, e che pel resto sia libero il pascolo nei luoghi adattati, i quali vengono designati dalle rappresentanze Comunali d’accordo coi tecnici forestali, ai quali (cioè  rappresentanti comunali o forestali) spetta stabilire il numero delle capre in un comune, che deve essere tale da soddisfare a tutti i bisogni riconosciuti dai censiti.

          Vista importanza di questa quistione la Giunta permanente del Consiglio prolungava il tempo di evaderla per parte dei singoli consorzi fino a tutto aprile p. p. Arrivato questo tempo ben 21 dei nostri Consorzii riferirono con sommo interesse e giusti criterii sulla vertenza ed eccone l’epilogo:

          Tre soli Consorzii per circostanze affatto locali, come Fondo, Levico, S. Michele, conchiusero allo statu quo della quistione, anzi dei due ultimi si osserva che niente interessa l’affare, essendo esiguo il numero delle capre.

          Cinque altri Consorzii cioè Cavalese, Civezzano, Lizzana, Mori e Primiero ammettono una necessità di modificare l’Ordinanza in parola, ma solo limitandola al puro bisogno dei censiti poveri evitando di favorire la speculazione dei facoltosi che fanno affari usurarii col comperare e dare a mezzadria le capre.

          Tredici Consorzii in fine e proprio quelli a quali più davvicino tocca l’importante argomento cioè Ala, Arco, Borgo, Condino, Cles, Fassa, Ledro, Malè, Pergine, Riva, S. Croce, Strigno e Tione accentuano in modo energico la modificazione dell’Ordinanza luogotenenziale 24 febb. 1885, tutti unendosi in una sola conclusione che sia bandito il bosco ove lo reclama la natura del sito, il pericolo pel passeggero, il taglio a fratta recente, o le giovani pianticelle, ma non si bandita la capra.

          A questa conclusione della gran maggioranza dei ConsorziiAgrarii, appoggiata dai voti universali di tutto il popolo alpigiano del paese non può a meno di accedere il vostro referente, la cui intima persuasione sta pure per la riforma radicale della surriferita Ordinanza.

          Dopo animata ed interessantissima discussione vennero con poche modificazioni accettate le proposte del referente col seguente

          Conchiuso: 1. Il pascolare delle capre e delle pecore in suoli comunali è permesso a queste condizioni:

          2. È proibito il pascolare delle capre e delle pecore in suoli pendii sopra pubbliche vie nonché in terreni franosi o denudali ove fosse necessario ed avviato un imboscamento giusta il parere delle rispettive rappresentanze comunali d’accordo col tecnico forestale, così pure in boschi tagliati a fratta finché le tenere pianticelle hanno raggiunta nella maggioranza due metri d’altezza.

          3. I censiti che avessero bisogno di pascolare le loro capre o pecore nei suoli comunali, devono farne domanda al rispettivo Comune, la rappresentanza del quale, assieme al tecnico forestale, dovrà decidere sulla licenza o meno sia riguardo alla zona del pascolo, sia al numero delle capre o pecore da concedersi ai singoli censiti giusta i loro bisogni.

          4. È espressamente proibita ogni e qualsiasi speculazione in modo che la concessione della capra o della pecora venga a favorire l’indigente e non lo speculatore, interessando in pari tempo le autorità comunali affinché il mantenimento della capra per la stagione invernale sia fatto in modo che il bosco comunale ne soffra il meno possibile.

          5. Spetterà poi alle rappresentanze comunali il fissare il modo ed il tempo per condurre al pascolo le capre e le pecore, riservandosi all’autorità politica distrettuale il fissare la multa o l’arresto personale pelle inosservanze di queste prescrizioni.

          6. Qualora non fosse possibile l’accordo tra la rappresentanza comunale ed il tecnico forestale sovra l’uno o l’altro punto di queste disposizioni, la vertenza sarà sciolta dall’autorità politica distrettuale dopo sentiti i pareri dei rispettivi ConsorziiAgrarii distrettuali.

          7. Vengono con già annullate le disposizioni anteriori riportate dalle Ordinanze luogotenenziali 24 febb. 1855 n. 7; 24 nov, 1877 N. 18272 e 13 febb. 1883.

Soggetto produttore:“Bollettino C.P.A.”, anno 1891, 20 luglio, pp. 184-186
Data:20/07/1891
Pseudonimo:
Descrizione:L’intervento dà conto dei pareri raccolti fra i Consorzi agrari, nonché del parere dello stesso don Guetti relativamente alla necessità ed alla opportunità di modificare qualche disposizione dell’ordinanza luogotenenziale 24 febbraio 1885 N. 7 Boll. che poneva strette limitazioni al pascolo con capre. La maggioranza di pareri contrari a tali limitazioni concorrono per la decisione di modifica nel senso di una maggiore libertà di pascolo con un’attenzione ad evitare con ciò comportamenti speculativi.