Il Consorzio agrario distrettuale di S. Croce d’accordo ed in unione colle Società cooperativo d’acquisto e smercio del distretto, allo scopo di assicurare e migliorare sotto ogni aspetto il mercato bozzoli indigeno, elaborò il seguente regolamento preletto dal m. r. Don L. Guetti nella sessione della Giunta permanente di questo Consiglio dei 15 p. p. marzo ed il quale pur contemplando un caso di natura locale potrebbe destare l’interesse generale: per cui ben di buon grado lo facciamo conoscere ai nostri lettori:

Regolamento.

§ 1. Il Consorzio agr. distr. o le Società cooperative sopradette si assumono l’obbligo di smerciare tutti i bozzoli offerti dai propri soci, i quali desiderassero farlo per loro mezzo.

§ 2. Nissuno che non sia socio di una o l’altra Società potrà godere di tale beneficio.

§ 3. Lo smercio verrà fatto senza nissuna vista di lucro per le dette Società; ma tutto il guadagno, detratte le spese di smercio, passerà ai soci in proporzione della qualità e della quantità dei bozzoli consegnati.

§ 4. Il socio che intende smerciare i suoi bozzoli a mezzo di dette Società dovrà insinuarsi al tempo stabilito alla Presidenza delle stesse giusta il proprio circondario e dovrà firmare di proprio pugno l’insinuazione rispettiva a madre e figlia.

$ 5. L’insinuazione verrà specificata come segue:

a) Quantità delle oncie seme-bachi coltivato e rispettivamente dei bozzoli sperabili, che si fissano in media a kg 30 per oncia.

b) Qualità dei bozzoli: p. e. giallo o bianco puro, verde, od incrociato.

c) Ditta confezionatrice o provenienza del seme.

§ 6. Il socio che accaparrò i suoi bozzoli in antecipazione, in caso di raccolto fallito e constatato, non ha nissun impegno ulteriore colla Società e non sottostà a nissuna spesa o multa.

§ 7. Chi invece manca alla firma data o vende ad altri i bozzoli ricavati dal seme-bachi insinuato alle Società per lo smercio cumulativo dovrà subire una multa di Corone 20 (venti) per ogni oncia di seme o di rispettivo prodotto insinuato. Questa multa andrà in favore della Società che assunse la sottoscrizione ed a scarico delle spese generali dello smercio cumulativo.

§ 8. I bozzoli da consegnarsi dovranno essere assolutamente ben maturi o stagionati, o scelti rigorosamente dalle faloppe, rugginose e spuntate, ed a tutte speso del socio dovranno consegnarsi a chi ne farà acquisto nel luogo designato entro il raggio distrettuale.

§ 9. Lo smercio ed acquisto, e relative operazioni saranno sempre sorvegliate o dirette da periti e uomini di fiducia messi dalle Società smerdanti.

§ 10. Il socio si obbliga senza contraddizione alcuna od escluso qualsiasi reclamo a quella classificazione di bontà e prezzo de’ suoi bozzoli, quale verrà stabilita dalla Società coll’acquirente; classificazione che verrà fatta sempre giusta qualità e bontà de’ bozzoli consegnati.

§ 11. Resta libero alla Società e rispettivamente ai loro uomini di fiducia di rifiutare partite di bozzoli non corrispondenti alle qualità segnate dal § 8; ed il socio proprietario non potrà per tale rifiuto pretendere nissun indennizzo. Partite di bozzoli rifiutate potranno però essere smerciate a patti speciali da convenirsi col proprietario delle medesime.

§ 12. Il pagamento de’ bozzoli consegnati verrà effettuato direttamente ai singoli soci dalla Società che assunse l’insinuazione in seguito a consegna dello scontrino ed a mercato finito; potrà esser dato anche un acconto in antecedenza per bisogno riconosciuto, ma non potrà essere preteso. Eventuali perdite o mancanze di pagamento per parte di chi acquistasse i bozzoli non staranno a carico delle Società smercianti, ma dei singoli socii in proporzione de’ bozzoli consegnati.

§ 13. Il tempo stabilito per le insinuazioni presso le Società resta perentoriamente fissato a tutto il 15 maggio di ogni anno, insinuazioni posteriori non sono obbligatorie da parte delle Società smerciante.

§ 14. A comodità de’ soci i pagamenti si faranno al tempo stabilito al § 12 presso i magazzini delle Società cooperative di S. Croce, Lomaso e S. Lorenzo, od in altro modo che crederanno più opportuno le Direzioni di dette Società smercianti.

§ 15. Il presente regolamento diventa obbligatorio quando venga approvato dall’Adunanza generale delle rispettive Società cooperative e della Delegazione del Consorzio A. D. di S. Croce. Qualora una o l’altra Adunanza generale non credesse approvarlo, la rispettiva Società e suoi soci saranno esclusi pure dal beneficio dello smercio cumulativo, restando però obbligatorio per le altre e loro soci.

§ 16. Per la relativa approvazione il presente regolamento viene redatto in quattro esemplari eguali ed autenticato dalla Presidenza del Consorzio A. D. di S. Croce.

§ 17. Eventuali modificazioni al regolamento dovranno egualmente essere approvate dalle rispettive Adunanze generali delle Società sopraenunciate.

§ 18. Entro il mese di settembre di ogni anno le Società smerciatrici dovranno render conto di tutta l’operazione alle rispettive Assemblee generali, alle quali spetta la feriale liquidazione.

§ 19. Viene infine autorizzata la Presidenza del Consorzio A. D. di S. Croce a fare approvare da sé sola questo regolamento dalla competente Autorità quando fosse ritenuto necessario od utile il farlo.

Soggetto produttore:“Bollettino C.P.A.”, anno 1894, aprile, pp. 113-114
Data:1894
Pseudonimo:
Descrizione:Tale regolamento fu proposto da Guetti durante la sessione della Giunta permanente del C.P.A. del 15 marzo 1894.