Punto III.Discussione sulle proposte di riforma della legge provinciale 1.° febbraio 1876 (B. L. P. N.° 14) concernente la tenuta dei tori da razza.

Il Presidente dice aver salutato con gioia la partecipazione che la Giunta provinciale erasi finalmente decisa di sottoporre la vitale vertenza della riforma della vigente legge sulla tenuta dei tori alla pertrattazione della prossima tornata dietale; spera che mercè il buon accordo e la condiscendenza di cui sono animate le loro due Sezioni riuscirà alla presente adunanza di raggiungere anche su questa vertenza un accomodamento atto a conciliare almeno nella parte più essenziale i bisogni delle due parti della Provincia: sarà tanto di guadagnato, partendo dal principio di preferire il buono sicuro al migliore incerto. – Invita quindi il M. R. D. Lorenzo Guetti ad esporre la sua relazione.

Don Guetti riferisce: dopo 12 anni e più che si reclama una modificazione della legge 1 feb. 1876, finalmente pare siamo arrivati a conseguire lo scopo bramato, se non in tutto conforme ai bisogni, almeno, speriamo, in gran parte.

La IIa Sezione del Consiglio fu in ciò coadiuvata efficacemente dalla Ia Sezione, e questo concorso sarà la leva che anche in questa importante bisogna farà collocare la cosa a buon posto. In seguito ad un forte ursorio di questa Sezione, e in seguito ai bisogni di riforma di detta legge, sentiti anche nella parte tedesca della Provincia, l’ecc. Giunta dopo il lungo schermirsi e tergiversare, emanò categorico invito alla Ia Sezione di presentare un progetto di legge più corrispondente alle esigenze odierne e reclamato dalla triste esperienza avuta fin qui in proposito.

Nel venire alla compilazione di detto progetto non mancarono difficoltà e tosto s’affacciò quella solita di accontentare con una legge unica le due parti della Provincia, come nel resto, anche in questo punto differenti per condizioni economiche e giuridiche.

In ogni modo piuttosto che restare con sommo danno per la nostra pastoreccia in uno stadio permanente, si tentò di combinare un passo in avanti, come foriero di venire a farne poscia di maggiori, principio della fine; e la prima Sezione sulla falsariga di un progetto della IIa Sezione approvato nella Sessione di Giunta dei 2 ottobre 1890, nella sua adunanza di Giunta dei 9 maggio p.p. elaborò ed approvò un progetto di legge sulla tenuta dei tori da razza, che fu dalla stessa rimesso a questa Sezione per eventuali modificazioni e feriale approvazione e da questa poscia tradotto in italiano.

Nella seduta della Giunta permanente di questa IIa Sezione dei 14 corr. detto progetto venne lungamente esaminato e qua e là rettificato, e in alcune parti modificato, ed in questa nuova forma lo si ritenne per ora passabile, e si conchiuse di farlo tema di discussione nella odierna sessione cumulativa delle due Giunte, affinché dalle stesse perentoriamente approvato, venisse presentato all’ecc. Dieta nella prossima tornata, perché diventi poscia legge viva.

Un’aggiunta importante si ritenne necessaria al § 6 nel senso che la legge provvedesse anche pei tori durante l’epoca della malgagione, e di conseguenza una aggiunta relativa dovrà farsi al § 11, ove trattasi di emanare un’istruzione che designi le funzioni della Commissione di licenza, estendendola anche al modo col quale deve essere custodito il toro in montagna. In ciò sarà facile il provvedervi perché detta istruzione dovrebbe essere emanata dalla rispettiva Sezione del Consiglio prov. d’agricoltura, anziché dalla Giunta provinciale.

Altra modificazione essenziale si ritenne necessaria al § 18, ove le eventuali multe dovrebbero entrare nella cassa del rispettivo Consorzio per coprire le eventuali spese commissionali e per favorire l’allevamento del bestiame nel Distretto, anziché versarsi a favore del fondo provinciale. Questa modificazione si ritenne assai utile per animare i membri della Commissione alla giusta applicazione della legge, perché in questo modo s’è più sicuri che le multe eventuali porteranno vantaggio nel luogo dove avviene la contravvenzione, e se n’ha più bisogno.

Altre modificazioni di minore importanza verranno accennate ai singoli §§ del progetto di legge che ora sottopongo alla comune pertrattazione ed eventuale feriale approvazione. –

I singoli §§ del progetto elaborato dalla Sezione di Innsbruck e gli emendamenti introdottivi dalla Sezione di Trento nella sessione della sua Giunta permanente dei 14 corr. non vengono qui riprodotti protocollarmente essendo ostensibili nel protocollo della citata sessione (v. Bollettino di giugno 1894 a pag. 157 e seg.).

Nella discussione articolata dei singoli §§ e successiva approvazione, vengono accettati senz’altro i §§ 1 fino 9 inclusivo cogli emendamenti ed aggiunte proposti dalla Sezione di Trento.

Al § 10 si impegna una viva discussione fra i partigiani delle due differenti proposte.

Tollinger ammette che l’aggiunta proposta dalla prima parte del § 10 dalla Sezione di Trento sia opportuna in generale; essa è però ineffettuabile specialmente in certe vallate del Tirolo tedesco, principalmente nell’inverno dove per la brevità delle giornate, per le distanze e per il pericolo di condurre le vacche in ore mattiniere e vespertine in causa del freddo del ghiaccio, il toro non potrebbe essere ammesso che a una o tutt’al più due monte.

Presa il riflesso questa osservazione, la prima parte del § 10 viene accettata nella seguente forma: «I tori da razza non devono venir ammessi a più monte consecutive nello stesso giorno; possibilmente esse devono succedersi ad intervalli di almeno quattro ore».

Schumacher, riguardo ai registri ed alle cedole di monta, insiste sulla necessità che resti invariata la proposta della I Sezione.

Don Guetti ribatte sulla opportunità di staccare la cedola di monta al possessore della bovina coperta, dal momento che è ammesso il diritto dell’ultimo di pretenderla.

Tollinger non da tanto peso alla cedola che alle volte può servire invece che di controllo ad ingannare il compratore: nella medesima stalla si trovano di regola bovine della stessa età e mantello, quindi facile a confonderle. Succede anche che nell’incertezza del buon risultato della monta, la vacca viene condotta al toro successivamente la seconda o la terza volta, mentre più tardi risulta che essa aveva concepito già alla prima monta.

Dalmaso, vista l’importanza che de ve darsi ad un registro e la poca attendibilità che i possessori del toro, alle volte illetterati, possano tenerlo come si conviene, e considerato che anche le cedole di monta valgono ben poco, vorrebbe banditi tanto il registro quanto le cedole.

Schumacher sostiene ancora la proposta della I Sezione nel senso che, vista la differenza di vedute su questo argomento, vorrebbe che i formulari dei registri e delle cedole di monta, fossero per le due parti della Provincia stabiliti dalla rispettiva Sezione del Consiglio.

Riccabona propone che lo stabilire i relativi formulari ed il prescriverne l’obbligatorietà di una conforme tenitura del registro di monta, rispettivamente del rilascio delle cedole di monta, siano deferiti alle singole Commissioni di licenza.

Il Referente avente l’ultima parola, constata che la maggioranza si manifestò per l’opportunità anzi necessità della tenuta dei registri di monta, come fu già deliberato dalla Giunta della II Sezione. Molti altri riflessi però raccomandano la loro adozione, come p. es.: una esatta controlleria sull’uso del toro, la sicurezza da parte del possessore del toro e di quello della vacca che i rispettivi incaricati abbiano fatto il loro dovere, un progresso desiderabile nella genealogia degli animali e nel miglioramento delle razze ecc.

Risultato della discussione fu che la seconda parte del § 10 venne approvata a grande maggioranza nella forma seguente: «Le monte effettuate devono venire registrate in un registro di monta, rappresentato da un bollettario a madre e figlia; l’obbligatorietà di staccare la cedola di monta viene rimesso alla formulazione del registro che è di competenza della rispettiva Sezione del Consiglio prov. d’agricoltura».

Soggetto produttore:“Bollettino C.P.A.”, anno 1894, 19 giugno, pp. 172-174
Data:19/06/1894
Pseudonimo:
Descrizione:La relazione riporta l’annosa questione della riforma della legge che regolamentava la tenuta dei tori da razza e testimonia il compromesso raggiunto.