Un nuovo rigore viene ora usato dall’inclito i. r. Tribunale circolare di Rovereto pelle iscrizioni delle Famiglie Cooperative; pretendesi cioè un autenticazione delle firme, od almeno quella del protocollo di adesione in cui appaiano le firme di tutti i soci aderenti alla Società, e ciò perchè nello statuto è detto che la Società sarà costituita quando conti almeno 30 soci. Contro questa pretesa si fece ricorso alla Ecc. i. r. Corte sup. di Giustizia in Innsbruck e si ebbe la seguente risposta che riportiamo per norma delle future società.

N.°2630 Civ.

Al Sig. N. N.

L’Eccelsa i. r. Corte sup. di Giustizia pel Tirolo e Vorarberg.

Vertendo sul ricorso interposto dalla Famiglia Cooperativa di N., col suo presidente N. N. contro il decreto dell’i. r. Tribunale circolare di Rovereto, quale Senato di commercio dei 19 settembre 1895 N.°2369, col quale venne restituita alla ricorrente siccome improcedibile l’istanza dei 17 agosto 1895 N.°2128 pella registrazione nel libro dei consorzi della ricorrente quale società rurale per acquisto e smercio di generi di prima e più comune necessità a garanzia limitata, visti ed esaminati gli atti rassegnati con rapporto dei 3 ottobre 1895 N.°2515,

Considerato che il § 3 dell’O.M. 14 maggio 1873 B. L. I. N.° 71 impone ai Tribunali presso i quali viene chiesta l’iscrizione nel registro consorziale di controllare d’ufficio a ciò sieno osservate tutte le formalità dalla legge volute per tale iscrizione,

Considerato che tra le condizioni richieste per la costituzione legale di un consorzio nel § 3 della legge 9 aprile 1873 B. L. I. N.°70 si fa pure accenno espressamente alla accessione dei soci al consorzio ed al modo onde tale adesione deve avvenire,

Considerato che se pel fatto della seguita inscrizione il consorzio è legalmente esistente (§ 8 della precitata legge N.° 70) è pure necessario che prima dell’iscrizione la società sia costituita nelle forme volute dalla legge e dal suo statuto,

Considerato che con riguardo al § 4 di questo statuto tale costituzione non può ammettersi fino a tanto che non sia comprovata debitamente l’adesione alla società di almeno 30 soci,

Considerato che per la natura istessa del Consorzio e della responsabilità che il § 76 della più citata legge N.°70 impone ai singoli soci, la inscrizione d’un Consorzio alla base d’un protocollo assunto in forma affatto privata, senza alcuna autenticazione ed in modo del tutto incompleto come quello allegato al ricorso, non offre le volute garanzie perciò che il consorzio sia costituito nelle forme legali e statutarie richieste, e non venga reso illusorio il preaccennato onere di responsabilità imposto ai singoli soci, per l’adempimento degli obblighi consorziali, Ritenuto perciò appieno giustificato il reclamato conchiuso, ha trovato di confermarlo e di respingere conseguentemente il proposto ricorso.

Tale è il tenore della superiore decisione 9 corr. N.° 5958 che si comunica al ricorrente assieme agli allegati del ricorso.

Dall’i. r. Tribunale Circolare
      Rovereto 17 ottobre 1895.

Quindi ne viene che la Società in parola perchè possa ottenere l’iscrizione deve presentare un nuovo protocollo di adesione alla società firmato da tutti i soci aderenti, e che questo protocollo deve venir autenticato in copia conforme dall’i. r. Giudizio distrettuale o da un notaio con un bollo di fior. uno — perchè il pretendere l’autenticazione di tutte le 30 firme almeno, sarebbe proprio il non plus ultra delle pretese, dovendosi allora pagare per soli bolli fior. 15.50, diconsi fiorini quindici e soldi cinquanta per le 30 firme e 50 soldi ogni ulteriore firma.

Si eviterà in avvenire questa spesa eliminando affatto dallo Statuto la seconda parte del § 4 che dice: e sarà costituita quando conti almeno trenta soci, le quali parole furono la causa della ripulsa sopradetta.

In una nuova ristampa di tali statuti procureremo di evitare e Scilla e Cariddi — sperando di entrare sicuri in porto sempre.

Soggetto produttore:“Bollettino C.P.A.”, anno 1895, ottobre, pp. 265-266
Data:10/1895
Pseudonimo:
Descrizione:Articolo riguardante l’iscrizione presso l’i.r. Senato di commercio delle cooperative in seguito alla richiesta di autenticazione delle 30 firme dei soci. L’articolo viene attribuito a Guetti poiché fa parte della rubrica “Cooperazione rurale” curata da Guetti nei precedenti articoli (si veda B.C.P.A. luglio 1895, p. 200-201). Sullo stesso argomento si veda “Bollettino C.P.A.”, anno 1895, ottobre, pp. 265-266 e novembre pp. 298-299.