Abbiamo riprodotto nell’ultimo numero di questo Bollettino la decisione del Tribunale di Rovereto confermata dall’ Ecc. i. r. Corte di Giustizia in Innsbruck riflettente il rifiuto da parte di quelle Autorità ad inscrivere nei modi soliti fin qui, una Famiglia Cooperativa giusta lo statuto emanato da questo Consiglio, e finivamo l’articolo dicendo che o si dovrà in avvenire cambiare lo statuto eliminando le parole del § 4 che suonano “la Società” sarà costituita quando conti trenta soci almeno, ovvero si dovrà presentare assieme agli statuti un protocollo di accessione dei soci costituenti in forma autentica. Ora siamo in grado di poter rendere noto che anche la mutazione dello statuto coll’eliminazione delle parole enunciate non giova a nulla. Abbiamo sottocchio altro rifiuto dello stesso Tribunale, rifiuto fatto ad onta che fosse presentato uno statuto senza l’indicazione del numero dei soci costituenti. Eccone il tenore:

«Vista la presente istanza e l’allegatovi statuto, ed osservato che anche colle modificazioni introdotte a questo nei §§ 1 e 4 non venne corrisposto alla legge 9 aprile 1873 N.°70 B. L. I.,

«Considerato che tanto il § 3 dell’Ordinanza Ministeriale 14 maggio 1873 N.°71 B. L. I., quanto il dispaccio del Ministero della Giustizia 29 aprile 1895 N.°5892 impongono all’Autorità l’obbligo di controllare d’ufficio l’osservanza delle formalità richieste per la registrazione consorziale.

«Considerato che il suddetto § 3 della citata Ordinanza fa espresso accenno alla accessione dei soci al Consorzio ed al modo in cui tale accessione deve avvenire,

«Considerato che se colla registrazione il Consorzio è legalmente costituito (§8 della citata legge) è pur necessario che prima della iscrizione la società consorziale sia costituita nelle forme richieste,

«Osservato che al prodotto statuto manca l’accessione di soci costituenti il consorzio, e che nemmeno separatamente venne prodotta la prova di tale accessione,

« Ritenuto non possa ritenersi costituita una società senza soci,

L’I. R. Tribunale Circolare quale Senato di Commercio non trova di far luogo alla chiesta registrazione e restituisce al producente la presente istanza cogli allegati che L’accompagnano.»

Da questa risposta e da questo rifiuto risulta chiaro che il Tribunale vuol vedere in forma autentica la dichiarazione di accedere al Consorzio, che giusta il § 3 della legge 9 aprile e (non già dell’ordinanza 14 maggio) deve aver luogo in iscritto da parte dei singoli consortisti.

Fino all’aprile di quest’anno il Tribunale di Rovereto, non pretese di vedere quella dichiarazione, ora la pretende e noi pronti a dargliela, ma in che modo? Forse in modo che si facciano autentiche tutte le firme dei consortisti? No: sarebbe, ripetiamo, una fiscalità enorme e che non pretesero e non pretendono i Tribunali nè sopra il Murazzo, nè sopra il Brennero; giacché occorrerebbe un fiorino per la Ia firma e 50 soldi por ogni ulteriore firma. Invece basterà che la dichiarazione di accedere sia fatta a parte dello statuto, come viene accennato nella sopra notata risposta, ed in copia autentica allegata all’istanza d’iscrizione.

Noi l’abbiamo questa dichiarazione di accedere ed è mossa in iscritto sul libro della matricola sociale; ebbene, facciamo sopra un foglio di cancelleria una copia di tale dichiarazione o dei nomi di tutti i soci inscritti in matricola; questa copia assieme all’originale presentiamola al Giudizio od al Notaio, che possono con un bollo di fior, uno (rispettivamente di soldi 50) dichiararla copia autentica e con ciò dovrà essere più che accontentato anche lo scrupolismo di qualsiasi Tribunale, giacché fu esaurito fino allo scrupolo il prescritto della legge 9 aprile 1895.

Siamo lieti poi di leggere nella prefata risposta del Tribunale di Rovereto le parole “Ritenuto non possa ritenersi costituita una società senza soci” perché ci viene in buon punto per eventuali grattacapi che ci vengono dalla Finanza.

Una decisione ministeriale sentenziava che “La società essendo una persona giuridica, è indipendente dai soci” e non poteva pretendere quei favori che godono per sé i soci singoli ecc.

Qui invece il Tribunale ritiene non esservi società senza soci, quindi non considera la Società come persona giuridica ed indipendente dai soci. Ciò sta bene, ne siamo persuasi anche noi, e speriamo che lo stesso Tribunale si serberà logico quando ricorreremo a lui di fronte a pretese in contrario che ci venissero dagli organi finanziari. Appena funzionerà la Federazione, ci adopreremo a far definire anzitutto il carattere giuridico delle nostre Famiglie Cooperative; quistione dibattuta e non ancora decisa in altri stati e che da noi si vuol decidere ad usum Delphini !

GUETTI

Soggetto produttore:“Bollettino C.P.A.”, anno 1895, novembre pp. 298-299
Data:11/1895
Pseudonimo:
Descrizione:Articolo riguardante l’iscrizione presso l’i.r. Senato di commercio delle cooperative in seguito alla richiesta di autenticazione delle 30 firme dei soci da parte del Tribunale di Rovereto. Sullo stesso argomento si veda “Bollettino C.P.A.”, anno 1895, ottobre, pp. 265-266 e novembre pp. 298-299.