È invalso l’uso presso alcune Famiglie cooperative di assumere dei cosiddetti soci partecipanti, i quali pagando una tenue tassa d’ingresso sono ammessi a fruire del vantaggio, che offre la Famiglia di poter acquistare i generi, del cui acquisto cumulativo essa si occupa, alle condizioni stabilite per i soci propriamente detti, vale a dire al medesimo prezzo purchè paghino all’atto della compera. Detti soci partecipanti non assumono alcun obbligo di fronte alla Società.
Fra le altre anche la Famiglia cooperativa di Roncogno voleva introdurre nel proprio Statuto tale disposizione, ma l’i. r. Capitanato distr. di Trento quale Autorità industriale oppose il proprio voto col seguente decreto, 24 ppm. N.° 6430:
«Si osserva che la modificazione dello Statuto deliberata dall’assemblea generale nella sessione 8 dicembre 1895 è contraria allo spirito della legge 9 aprile 1873 N.° 70, secondo il quale tutti i soci di un sodalizio, qual è appunto codesta Famiglia, devono partecipare agli utili ed alle perdite derivanti dall’azienda sociale.
Il pagamento d’una sola corona per poter avere i generi da codesto sodalizio non significa altro che il vedersi procurare un numero considerevole di consumenti ed esercitare lo smercio di generi a modo d’industria.
S’invita quindi la Presidenza a convocare un’adunanza generale, che revochi la presa deliberazione, mentre in difetto si dovrebbe procedere a norma di legge. »
La questione è molto importante.
In quanto alla forma ci sembra non possa impugnarsi il decreto capitanale perché la Legge sui Consorzi industriali ed economici non ammette che una sola specie di soci, ciò è a dire coloro che si vincolano col patto sociale ed assumono la relativa quota di garanzia. L’appellativo di soci partecipanti è improprio ed inammissibile.
In quanto al merito crediamo che la Legge citata consenti ai Consorzi economici ed industriali completa libertà nello stabilire la propria sfera di attività, beninteso a patto che si assoggettino a tutte le prescrizioni di legge. Non è escluso quindi che una Famiglia cooperativa possa occuparsi dello smercio di generi di prima necessità, altri generi di consumo, scorte agrarie, materie utili all’agricoltura ecc., ma in tal caso dovrà sottostare alle determinazioni contenute nel codice di commercio riguardo ai commercianti e dovrà di conseguenza pagare tutte le imposte, cui sono soggetti i negozianti.
A questa interpretazione ci pare ispirata la circolare, che facciamo qui seguire.
N.° 2560.
A
tutti i signori Preposti comunali del distretto politico di Tione.
In base alla circolare luogotenenziale 5 marzo 1896 N.° 5839 si avvertono i signori Preposti comunali per la debita sorveglianza ed eventuale riferta che le Società di consumo cosidette famiglie cooperative possono vendere a non membri solo allora, quando i loro statuti contengono una disposizione espressa in proposito e quando esse in base a questi statuti abbiano annunciato all’autorità industriale il loro commercio col pubblico, che quindi a quelle società di consumo, rispetto alle quali non esistono queste condizioni per la vendita a non membri, resta vietato il commercio col pubblico e quando esercitano cionullameno tali affari, devesi procedere contro di esse secondo le disposizioni del regolamento industriale.
Qui si rende contemporaneamente attenti che società di consumo senza differenza se esse secondo i loro statuti limitano la loro attività soltanto ai loro membri o meno, giusta il § 92 della legge 9 aprile 1873 B. L. I. N.° 70 possono esercitare quelle imprese per le quali occorre un permesso politico (concessione) p. e. per lo spaccio e la vendita al minuto di bevande spiritose, solo in base ad un tale permesso.
Tione, 22 aprile 1896
L’i.r. Capitano distr. Arz.
Ci procureremo il testo originale della Ordinanza Luogotenenziale e la riprodurremo nel Bollettino di maggio.
LA PRESIDENZA.
Soggetto produttore: | “Supplemento al Bollettino C.P.A.”, n. 3, anno 1896, 1 maggio, pp. 41-42 |
Data: | 01/05/1896 |
Pseudonimo: | La presidenza |
Descrizione: | Rubrica curata dalla Presidenza della Federazione con consigli e risposte a domande riguardanti la cooperazione. In questo caso viene trattato lo smercio ai non soci effettivi di una cooperativa. |