Giudicarie, 1° di Quaresima – Il carnevale è ito a riporsi: requiescat, magari per sempre! Madama Quaresima invece, con cipiglio brusco, ha preso possesso, portataci da un furioso vento; non sarà quindi fuor di proposito parlare un pochino della famosa congrua promessa colla legge 19 aprile 1883; è un argomento proprio pel tempo delle acciughe. – Un anno fa molti del clero si credevano rinascere, e, soffregandosi per la gioia le mani, speravano coi nuovi aumenti pagare qualche vecchio debituccio e sostituire un gocciolo di quello di Dro al solito vinello! Furbi che fummo! Vero che venuti al quia delle fassioni le rosee speranze se ne andarono in gran parte; e sebbene quelle si fecero perché si dovettero fare, pure si credeva di approdare a qualche cosa. Ora però la luce fu fatta, e noi restammo bravamente canzonati. Eccolo. Solamente coloro del basso clero che sono indipendenti avranno l’aumento dei fior. 500 e più, stabiliti dalla legge; tutti gli altri sono considerati ausiliari, e quindi con la congrua di fior. 300. Gli indipendenti poi sono solamente coloro che godono un beneficio, per avere il quale occorsero i concorsi parrocchiali, nel quale furono immessi, che celebrano le messe pro populo e sono ex jura (esclusa quindi anche la delegazione semel pro semper) autorizzati a tenere le matricole de’ nati, morti, e matrimonj. Ora, eccettuati i Decani, i Parochi, e qualche raro Capellano locale, presso di noi quanti sono gli indipendenti? In Giudicarie nissuno e così sarà anche altrove. Vorrei ingannarmi e desidererei che molti mi contradicessero. Dunque? Colleghi carissimi! dunque quaresima perpetua per noi. Aspettate un poco, e anche a voi ritorneranno le vostre fassioni regolarmente rettificate con un bel: non ha luogo un supplemento di dotazione. Per conto mio, l’affare è bello e passato in giudicato e rinunzio anche al diritto di richiamarmene, come spero rinunzierete anche voi altri, appena vi capiterà il ben servito. Leggete la grida, la quale sebbene tradotta, parla troppo chiaro:
“R. Don N. N. Curato
in X
La fassione del beneficio curaziale qui presentata allo scopo di migliorare la dotazione, a senso della legge 19 aprile 1883 e dell’Ordinanza Ministeriale esecutiva alla stessa dei 2 luglio 1883, fassione che in seno si ritorna, venne assoggettata alla prescritta disamina, ed aggiustata di concerto col Vicariato del Capitolo in Trento nella cifra di f. 469 di rendita netta (diconsi fiorini quattrocento sessantanove) dopo praticate le rettificazioni risultanti dall’allegato in separato qui unito.
Quindi avuto riflesso che la congrua competente pel suddetto beneficio è di fior. 300, di conformità all’articolo II° della legge succitata, non ha luogo pel beneficio un supplemento annuale di congrua.
Contro tale decisione resta libero a senso del s 3 dell’Ord. Minist. dei 30 settembre 1883 il ricorso entro due mesi, decorribili dall’intimazione, all’I.R. Ecc. Ministero, da presentarsi per questo tramite all’ecc. I.R. Luogotenenza in Innsbruck, e l’annesso foglio d’intimazione dovrà essere firmato e trasmesso all’I.R. Capitanato tantosto.
Widmann m.p
Rettificazioni
praticate in occasione della disamina della fassione della Curazia di X nel 1885 allo scopo di provisoriamente regolarizzare la congrua.
La congrua di tale Stazione di cura d’anime non indipendente, con 800 anime è di f. 300”.
Osservazioni tutte mie. I pezzi ufficiosi sopraddetti vengono direttamente da Innsbruck, scritti in pretto tedesco e sono in parte tradotti ex officio dal Capitanato; la fede d’intimazione da firmarsi non vien tradotta e quindi si deve firmare l‘incognito. Non si risparmierebbe tempo e carta mandando i pezzi belli e tradotti da Innsbruck?
Nella commissione di revisione ad Inssbruck sonvì impiegati che intendono le fassioni scritte in italiano; non potrebbero farne anche la risposta nella medesima lingua? La istituzione delle scuole tedesche in Trento è di recente data, e quindi noi, poveri curatucci, non potemmo fruire del beneficio di apprendere la lingua d’Arminio. Lo sanno già i nostri padroni, perché ci fanno la grazia della traduzione delle sentenze sulle fassioni. Ma se lo sanno, perché non farci fare la traduzione anche della fede d’intimazione? Perché intimarci di firmare tantosto una carta inintelligibile? Il rifiuto della firma che delitto formerebbe? d’irredentismo?…….. A qualcuno invece sembrerebbe un puro atto di giustizia. – Queste prodezze antinazionali si fanno in altre provincie della monarchia? Non sembra avverarsi in ciò un detto divenuto ormai famoso d’un nostro deputato?.. Ma lasciamo queste sbiadite osservazioni, e veniamo ad altre più gravi.
Il fine della legge sulla congrua non è dunque quello di venire in aiuto del basso clero, ma di legare al carro dello stato qualcuno del clero. – Ci riusciranno? Per intanto si prevede:
- Che le cariche un po’ lucrose, e prese in considerazione dalla nuova legge, si segnaleranno quind’innanzi per grande affluenza d’aspiranti, al che ne avranno fortuna i più furbi.
- Che in facili collisioni con gli organi governativi, come p.e. nelle elezioni et similia, la indipendenza dei così detti indipendenti sarà molto problematica, perché sarebbe ingratitudine (e nera in questo caso), il mordere la mano che benefica.
- Che i veri preti indipendenti quindi saranno precisamente quelli considerati non indipendenti dalla legge, i quali anche per l’avvenire mangieranno la loro polenta in sudore vultus…
- Dunque si stava meglio quando si stava peggio.
Renzo
Soggetto produttore: | “La Voce Cattolica”, n. 30 |
Data: | 13/03/1886 |
Pseudonimo: | Renzo |
Descrizione: | Articolo riguardante la vertenza sulla congrua ovvero il compenso percepito dai sacerdoti. |